Cassazione Penale, Ordinanza n. 13486/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello le parti avevano raggiunto un accordo ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia dell'imputato ai motivi di appello; la sentenza di secondo grado aveva applicato la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione. Il ricorso per cassazione era diretto contro tale decisione e risultava incentrato, per quanto emerge dal testo, su doglianze analoghe a quelle già rinunciate in appello, segnatamente sulla riqualificazione della fattispecie originariamente contestata e sull'esclusione dell'aggravante dei futili motivi. La Corte richiama però il principio per cui, nel concordato in appello, non sono deducibili in cassazione le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha applicato la regola della trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla inammissibilità delle doglianze attinenti a motivi rinunciati e alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
con cui le parti processuali concordavano la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione
consente il concordato sui motivi in appello; il ricorso successivo non può riproporre censure rinunciate
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione se i motivi sono stati rinunciati nel concordato, salvo ipotesi non emergenti di proscioglimento evidente
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con provvedimento de plano
art. 591, comma 2, c.p.p.
richiamato come base normativa per l'inammissibilità rilevabile de plano
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi in appello
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la validità della formazione del consenso della parte, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongano motivi espressamente rinunciati in appello, poiché il patto processuale preclude la devoluzione di quelle questioni al giudice di legittimità.
- Nel procedimento definito con concordato sui motivi, la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta in cassazione se non nei limiti in cui emerga una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile e non interferente con i motivi rinunciati.
- Le censure sulla dosimetria della pena non sono scrutinabili in cassazione se non sfociano in una pena illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando ricorrono i presupposti di legge, con le conseguenti statuizioni accessorie sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende.
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