Cassazione Penale, Sentenza n. 44566/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del GIP del 30/04/2021. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 442, comma 3, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 591 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l'appello ritenendo applicabile il termine di deposito di 30 giorni decorrente dal quindicesimo giorno dalla pronuncia della sentenza, sulla base dell'assenza della notifica dell'estratto di sentenza all'imputato contumace. Il ricorrente contesta che l'art. 442, comma 3, non sia stato abrogato dalla legge n.67/2014 e afferma che la norma di favore a tutela dell'imputato assente richiede interpretazione restrittiva e in favore del reo; sostiene quindi che la mancata notifica avrebbe dovuto impedire l'applicabilità del termine ritenuto dalla Corte d'appello.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n.698 del 24/10/2019, Sinito) secondo cui la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, e che le disposizioni di cui all'art. 442, comma 3, c.p.p. e all'art. 134 disp. att. non trovano più applicazione in virtù delle modifiche intervenute (in particolare richiamando la vicenda normativa con la legge n.479/1999 e la successiva disciplina del processo in absentia introdotta con la legge n.67/2014). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 442, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la disciplina della contumacia nel giudizio abbreviato sia stata sostituita/dinamicamente modificata dalle successive riforme e che l'obbligo di notificazione per estratto previsto da tale norma non si applichi più al giudizio abbreviato secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite (Sinito).
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma sul calcolo dei termini e sulle impugnazioni; la doglianza del ricorrente in relazione ai termini è stata ritenuta infondata in considerazione dell'interpretazione giurisprudenziale prevalente.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Norma riguardante la notificazione dell'estratto per il rito ordinario; la Corte richiama che tale previsione era stata espressamente abrogata con la riforma successiva (legge n.67/2014) e che la vicenda normativa ha portato a ritenere non applicabili obblighi analoghi all'abbreviato.
legge 28 aprile 2014, n.67
Intervento normativo sulla disciplina del processo in absentia che, nella ricostruzione della Corte e delle Sezioni Unite, ha inciso sulla rilevanza delle notifiche per i processi in contumacia e ha reso superata la precedente disciplina delle notifiche dell'estratto.
legge 16 dicembre 1999, n.479
Riferita nella motivazione delle Sezioni Unite come legge che aveva esteso l'istituto della contumacia al giudizio abbreviato, determinando la sostituzione di alcune norme antecedenti e contribuendo al quadro che ha portato alla conclusione di tacita abrogazione di talune disposizioni.
Sez. U., n.698 del 24/10/2019 (Sinito)
Massimato: la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente; tale orientamento è qualificato come principio vincolante richiamato dalla Corte nella decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; applicata per irrogare al ricorrente l'obbligo di versare euro 3.000,00, tenuto conto delle ragioni di inammissibilità del ricorso e dell'assenza di colpa grave.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata per i criteri di valutazione della responsabilità del ricorrente nella proposizione del ricorso e nella determinazione dell'eventuale onere di versamento a carico dello stesso; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa tale da escludere l'agevolazione nel calcolo dell'obbligo a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In caso di processo abbreviato, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U.) ritiene che non sia prevista la notificazione per estratto della sentenza all'imputato assente; prima di assumere che la mancata notifica sospenda o modifichi i termini di impugnazione, verificare l'orientamento delle Sezioni Unite e l'evoluzione normativa.
- Quando si contesta la decorrenza dei termini di impugnazione per mancata notifica, occorre valutare se la norma invocata sia effettivamente vigente o sia stata superata da riforme successive: argomentazioni basate su una presunta abrogazione tacita sono delicate e spesso non accolte se contrastano con massime di Sezioni Unite.
- Se si ritiene violato un diritto fondamentale (es. diritto di difesa, giusto processo), è importante costruire il ricorso dimostrando concretamente l'effetto processuale della mancata notifica (ad es. impossibilità effettiva di proporre l'impugnazione) e non affidarsi solo a ragionamenti di principio formale.
- Prima di proporre impugnazioni tardive o contestare termini, verificare termini alternativi o rimedi (es. istanza di riesame, ricorso per omessa o inesatta notificazione se applicabile) e agire tempestivamente per non incorrere in inammissibilità.
- La presenza di un precedente di Sezioni Unite favorevole alla tesi avversa rende la probabilità di successo molto bassa: nelle controversie simili, considerare la possibilità di chiedere rinvio alla Corte di Cassazione in sede di legittimità solo se vi siano elementi innovativi sostanziali o profili di illegittimità costituzionale non ancora esaminati.
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