Cassazione Penale, Sentenza n. 16503/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Muca Ilir impugnava la sentenza del 9/6/2020 della Corte di appello di Firenze che aveva riformato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Firenze del 4/10/2011, assolvendolo dal capo E) e rideterminando la pena per la ricettazione (capo D) relativa a due passaporti. Il ricorrente contestava la configurabilità del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che i passaporti fossero privi di validità perché rilasciati dalla Repubblica della Cecoslovacchia (stato cessato nel 1993) e quindi non potevano costituire oggetto materiale di ricettazione; inoltre censurava la presunta illogicità della esclusione dell'applicazione del secondo comma dell'art. 648 c.p. da parte della Corte d'appello, definita basata su congetture e su precedente risalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sul primo motivo ha rilevato che il presupposto di fatto del ricorrente era errato: i passaporti risultavano rilasciati dalla Repubblica Ceca (nato il 10/01/1993) e non dalla cessata Cecoslovacchia, pertanto l'argomentazione sull'inesistenza di un documento di Stato estero non si applica al caso. Il secondo motivo è stato ritenuto mera proposta di valutazione alternativa delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La norma sulla ricettazione è stata valutata alla luce della natura e della validità dei documenti sequestrati: essendo i passaporti rilasciati dalla Repubblica Ceca (Stato attualmente esistente), il loro possesso può integrare il reato di ricettazione se ricorrono gli altri elementi del tipo.
art. 648, comma secondo, cod. pen.
La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità di tale comma, ma la Suprema Corte ha ritenuto la censura del ricorrente come una diversa valutazione di merito non sindacabile in cassazione; quindi l'eventuale applicazione o esclusione del comma secondo è questione di fatto/valutazione probatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma impiegata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate (presupposti di fatto errati e doglianze consistenti in valutazioni alternative dei fatti/prove).
Massime di principio
- Prima di sostenere l'inautenticità o la non validità di un documento estero, è essenziale verificare esattamente l'autorità emittente e la data di rilascio: l'esistenza attuale dello Stato emittente è rilevante per la qualificazione giuridica del documento.
- La Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: censure che prospettano solo una diversa valutazione delle prove o della credibilità delle fonti sono inammissibili in sede di legittimità, salvo che non emergano vizi di motivazione manifesti o errori di diritto.
- Se il ricorrente basa il ricorso su un presupposto di fatto errato o su un'errata identificazione del documento (es. Stato emittente), il motivo sarà dichiarato manifestamente infondato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per le suddette ragioni, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, a sanzioni a favore della cassa delle ammende.
- Nelle contestazioni relative a documenti stranieri, occorre distinguere chiaramente tra questioni di diritto (sindacabili in cassazione) e questioni di fatto o valutazione probatoria (non sindacabili se non manifestamente illogiche).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16262/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16265/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16266/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16268/2022 del 28/04/2022
- Sentenza penale · 28 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2022 del 28/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →