Cassazione Penale, Sentenza n. 20176/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 15/12/2023 (conferma del decreto del Tribunale di Trapani del 22/09/2022) che aveva disposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 3 anni. Il ricorrente deduce vizio di motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p. e richiamo a norme antimafia), sostenendo che il provvedimento non sarebbe ancorato a dati valutabili: manca prova di come avrebbe gestito la latitanza del capo, mancano specificazioni sullo scambio di comunicazioni epistolari tra vertici, non sarebbe dimostrato il ruolo di rilievo nella consorteria mafiosa, non sarebbero provati rapporti con Messina Denaro, non vi sarebbero scambi di messaggi tra Scimonelli e Giambalvo tramite lui, non avrebbe partecipato a incontri e la sua condotta sarebbe stata lecita (anche nel tentativo di acquisto dell'azienda agricola), oltre allo stato di "incensuratezza" e l'asserita rinuncia alle logiche criminali.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ricorda che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprendendo anche la motivazione inesistente o meramente apparente. Nel caso di specie i giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) hanno dato motivazione adeguata: hanno valorizzato una sentenza definitiva del Tribunale di Marsala, l'ordinanza custodiale, le intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Fogazza Attilio, dalle quali è emersa l'affiliazione di Di Leonardo alla famiglia mafiosa di Partanna, il ruolo nella gestione della latitanza di Matteo Messina Denaro, i rapporti con il reggente Gondola Vito e la gestione dello scambio informativo tra i capi cosca. Quanto all'attualità della pericolosità, è stato ritenuto che l'affiliazione è di lunga data e non risultano elementi di dissociazione; Cosa Nostra è attualmente operativa. Le censure del ricorrente sono giudicate contestazioni generiche di fatto e di merito non riconducibili a vizio di violazione di legge. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, lett. e) c.p.p.
Il rimedio in Cassazione è ammesso, nel procedimento di prevenzione, per violazione di legge; la nozione include anche la motivazione inesistente o meramente apparente quando il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Con l'entrata in vigore del Codice antimafia la disciplina del procedimento di prevenzione è stata confermata: il ricorso per cassazione in materia è circoscritto a profili di legittimità, ivi compresa la carenza di motivazione come vizio di legge.
art. 4 legge 27/12/1956
Norma evocata dal ricorrente come violata; tuttavia la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione di legge in relazione ai motivi dedotti, ritenendo la motivazione dei giudici di merito adeguata.
art. 616 c.p.p.
Fornisce la base per la condanna alle spese del procedimento e per la disposizione di pagamento in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; la Corte lo applica per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il rimedio in Cassazione è molto limitato: è ammissibile solo per violazione di legge, comprendendo la mancanza o l'apparenza della motivazione; mere contestazioni di fatto o valutazioni critiche della motivazione non sono ammesse.
- La Corte può legittimamente fondare la misura di prevenzione su sentenze definitive, ordinanze custodiali, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia; tali fonti, se valorizzate con motivazione, sono idonee a dimostrare l'affiliazione e la pericolosità.
- Per contestare utilmente un provvedimento di prevenzione in Cassazione occorre indicare specifici vizi di diritto (es. omissione di un elemento decisivo, vizio formale di applicazione della norma), non limitarsi a negare o ritrattare fatti accertati in sede di merito.
- L'attualità della pericolosità può essere desunta dalla durata e dalla consistenza dell'affiliazione; l'assenza di elementi di dissociazione rilevabili può giustificare la continuazione della misura.
- Chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a somme a titolo di ammenda a favore della cassa delle ammende.
- È utile, per il difensore che impugna provvedimenti di prevenzione, concentrare i motivi su profili di diritto ben calibrati e dimostrabili (es. violazione di norme procedurali o omissione di valutazione di prove decisive), evitando censure puramente fattuali non sindacabili in Cassazione.
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