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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26052/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto nei confronti di una società e, in subordine, del suo legale rappresentante, per un valore complessivo di euro 3.168.435,82 e euro 446.077,57, ritenuto profitto di quindici ipotesi di truffa aggravata e di un’ipotesi di indebita compensazione di crediti fiscali. Secondo l’impostazione accusatoria, il legale rappresentante avrebbe stipulato e fatturato, nel periodo luglio-dicembre 2021, lavori di rifacimento facciate per quindici immobili, facendo emettere fatture entro il 31/12/2021 per accedere al bonus facciate e allo sconto in fattura, pur in assenza di lavori avviati o eseguiti nei termini rilevanti; i crediti così formati sarebbero poi stati usati in compensazione con debiti fiscali e previdenziali. Il ricorso della società ha dedotto: nullità del sequestro per difetto di motivazione su fumus e periculum, soprattutto con riguardo agli illeciti amministrativi da reato contestati all’ente; illegittimità di un sequestro "impeditivo" nei confronti dell’ente, ritenuto non previsto dal sistema 231; errore nel calcolo del profitto confiscabile, sostenendo che dovessero essere detratti i costi e l’effettiva utilità delle prestazioni lecite; insussistenza dei gravi indizi sia per i reati presupposto sia per la responsabilità dell’ente, che sarebbe stata affermata in modo automatico senza prova dell’interesse o vantaggio e della colpa di organizzazione; carenza di motivazione sul periculum in mora, specie perché avente ad oggetto somme di denaro e perché il sequestro potrebbe incidere irreversibilmente sulla sopravvivenza dell’impresa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Ha chiarito che il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è limitato alla violazione di legge, comprensiva solo di motivazione del tutto mancante o meramente apparente, non anche della manifesta illogicità. Ha condiviso la valutazione di fumus del Tribunale del riesame, ritenendo plausibile il meccanismo fraudolento contestato e irrilevante, in sede di legittimità, la diversa lettura difensiva. Ha respinto anche la censura sulla natura del sequestro, osservando che il provvedimento genetico era qualificato come sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., anche funzionale alla confisca, e non come sequestro ai sensi del d.lgs. 231/2001; la limitata menzione degli illeciti dell’ente è stata ritenuta non decisiva. Quanto al profitto, ha richiamato un orientamento secondo cui, nelle frodi basate su crediti d’imposta fittizi, il profitto confiscabile coincide con l’intero contributo statale indebitamente ottenuto, senza scomputo di costi o di eventuali lavori successivi, poiché la non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza dall’intero beneficio. Infine, ha ritenuto adeguatamente motivato il periculum in mora, valorizzandosi la spregiudicatezza e serialità della condotta, l’avvenuta monetizzazione di parte rilevante dei crediti e l’incapienza patrimoniale dell’ente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma base del sequestro preventivo, anche finalizzato alla confisca; nel caso concreto il provvedimento è stato ricondotto a tale disciplina e non all’art. 53 del d.lgs. 231/2001.

  • art. 240 c.p.

    Base della confisca cui era funzionale il sequestro.

  • art. 640-bis c.p.

    Reato presupposto di truffa aggravata richiamato come fonte del profitto oggetto di sequestro.

  • art. 322-ter c.p.

    Richiamato insieme alla disciplina della confisca per equivalente come base del vincolo reale.

  • art. 640-quater c.p.

    Richiamato nel provvedimento genetico come norma collegata alla confisca.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamato nel provvedimento genetico come norma sulla confisca nel settore tributario.

  • art. 53 d.lgs. 231/2001

    Escluso dalla Corte come base del sequestro nel caso concreto; il provvedimento non è stato qualificato come sequestro preventivo dell’ente ex 231.

  • art. 19 d.lgs. 231/2001

    Richiamato dalla difesa per il tema del profitto per equivalente e dei diritti dei terzi, ma la censura è stata disattesa.

  • art. 5 d.lgs. 231/2001

    Evocato dalla difesa per sostenere la necessità di provare interesse o vantaggio dell’ente.

  • art. 24 d.lgs. 231/2001

    Richiamato come catalogo di illecito amministrativo da reato connesso alla truffa.

  • art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001

    Richiamato come catalogo di illecito amministrativo da reato connesso al reato tributario contestato.

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000

    Reato fiscale richiamato come fatto presupposto della contestazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamato nei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato nei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato nei motivi di ricorso per vizio di motivazione, ma la Corte ricorda che non è deducibile nei limiti del ricorso avverso misure reali.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamato nei motivi sul riesame delle misure cautelari reali.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Delimita il controllo di legittimità in materia di misure cautelari reali alla sola violazione di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 121, comma 5, d.l. 34/2020

    Richiamato per affermare che la non veridicità delle asseverazioni comporta la decadenza dall’intero beneficio fiscale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali, il sindacato è limitato alla violazione di legge; rientrano in esso solo la motivazione del tutto mancante o meramente apparente, non la semplice illogicità della motivazione.
  • Quando il provvedimento genetico qualifica espressamente il vincolo come sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e il dispositivo richiama il profitto dei reati-fonte, non è possibile trasformarlo in un sequestro ex d.lgs. 231/2001 solo per effetto di un richiamo incidentale agli illeciti dell’ente.
  • Nei casi di crediti d’imposta fittizi generati da false attestazioni o da un meccanismo fraudolento di anticipazione delle fatture, il profitto confiscabile coincide con l’intero beneficio fiscale indebitamente ottenuto, senza scomputo dei costi sostenuti o di prestazioni eseguite in un momento successivo, quando la legge ricollega alla non veridicità dell’operazione la decadenza totale dall’agevolazione.
  • Il periculum in mora del sequestro finalizzato alla confisca può essere desunto non solo dalla consistenza e composizione del patrimonio, ma anche da indici soggettivi quali la spregiudicatezza dell’agente, la serialità della condotta e la concreta possibilità di dispersione dei beni prima della definizione del giudizio.
  • Nel valutare la necessità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è legittimo considerare l’eventuale incapienza patrimoniale del destinatario e l’assenza di garanzie reali documentate, poiché tali dati rafforzano il rischio di vanificazione della futura ablazione.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniFalsità in atto pubblicoTruffaIndebita compensazioneFalse comunicazioni socialiInteresse o vantaggioReati presupposto
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioReati tributariReati societariResponsabilità enti (231)
IstitutiConfiscaOnere della prova

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