Cassazione Penale, Sentenza n. 37003/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per furto con violenza sulle cose (artt. 624, 625, co. 1, n. 2, c.p.). Due motivi: 1) censura per presunta illegittima declaratoria di inammissibilita' di una nuova richiesta di patteggiamento dopo il rigetto di una precedente richiesta ritenuta non congrua; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuita' (art. 62, n. 4, c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto manifestamente infondato il fatto che, pur essendo illegittimo l'operato del giudice del dibattimento nel dichiarare inammissibile una nuova richiesta di patteggiamento, l'imputato aveva poi optato per il giudizio abbreviato e pertanto non poteva invocare la nullita' relativa in Cassazione: la richiesta di giudizio abbreviato sanifica le nullita' di regime intermedio ai sensi dell'art. 438, co. 6-bis, c.p.p. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante per speciale tenuita' perché il furto aveva fruttato 100 euro e aveva comportato il divellimento di una porta, con pregiudizio non trascurabile. Inoltre la Corte ha ritenuto irrilevante, rispetto all'esito dell'inammissibilita', la questione della sopravvenuta procedibilita' a querela introdotta dal d.lgs. n. 150/2022. Il ricorrente e' stato altresi' condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Norma sostanziale sul furto; la Corte ha ricordato che il fatto era qualificato come furto commesso con violenza sulle cose
Codice penale, art. 625, co. 1, n. 2
Aggravante per il furto commesso con violenza sulle cose; da queste disposizioni deriva la qualificazione del reato contestato
Codice penale, art. 62, n. 4
Circostanza attenuante del danno di speciale tenuita': la Corte ha richiamato il criterio giurisprudenziale secondo cui occorre valutare non solo il valore venale della cosa sottratta ma il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale; nel caso i 100 euro e il danneggiamento della porta escludono la speciale tenuita'.
Codice di procedura penale, art. 444
Procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento): la prima richiesta di patteggiamento era stata rigettata; la Corte ha richiamato la regola che una nuova richiesta puo' essere proposta, ma ha motivato il rigetto del motivo di ricorso in ragione della scelta successiva del rito abbreviato.
Codice di procedura penale, art. 36
Norma citata in relazione all'astensione del giudice del dibattimento; richiamata negli atti della fase decisionale sul patteggiamento
Codice di procedura penale, art. 438, co. 6-bis
Disposizione che stabilisce che la richiesta di giudizio abbreviato sanifica le nullita' diverse da quelle assolute; la Corte l'ha applicata estensivamente per escludere la rilevabilita' in Cassazione della nullita' relativa non dedotta prima della scelta del rito abbreviato.
Codice di procedura penale, art. 179
Catalogo delle nullita' assolute: la Corte ha precisato che la nullita' contestata non rientra tra quelle assolute e dunque e' sanabile con la scelta del rito abbreviato.
Codice di procedura penale, art. 183
Richiamato per richiamare l'orientamento secondo cui la richiesta del rito speciale produce effetto sanante delle nullita' di regime intermedio
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che autorizza la condanna al pagamento alla cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000,00 per l'inammissibilita' manifesta del ricorso
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, co. 1, lett. i)
Norma che ha introdotto la procedibilita' a querela per taluni reati (quali, per il caso, il furto con violenza sulle cose); la Corte ha ritenuto la questione irrilevante in sede di legittimita' a causa dell'inammissibilita' del ricorso
Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6
Richiamato quale norma di decorrenza che ha collegato l'entrata in vigore delle modifiche sulla procedibilita' a querela; la Corte ha osservato che non occorre attendere il decorso del termine di tre mesi nei giudizi di legittimita' quando il ricorso e' inammissibile
Massime di principio
- Dopo il rigetto di una richiesta di patteggiamento e' possibile proporne una nuova purché sia avvenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; tuttavia, se l'imputato opta poi per il giudizio abbreviato, perde la possibilita' di dedurre in Cassazione nullita' relative sanate dalla scelta del rito
- La richiesta di giudizio abbreviato produce effetto sanante sulle nullita' di regime intermedio (art. 438, co. 6-bis c.p.p.); chi sceglie tale rito non puo' poi lamentare in sede di legittimita' tali nullita', salvo quelle assolute
- Per il riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuita' (art. 62, n. 4 c.p.) occorre valutare non solo il valore venale dell'oggetto sottratto ma il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale; furti anche di modesto valore possono escludere l'attenuante se accompagnati da modalita' aggravanti (es. effrazione)
- Nei ricorsi per cassazione, l'inammissibilita' del ricorso preclude l'esame di questioni sulla procedibilita' a querela introdotte da successivi interventi legislativi, perche l'improcedibilita' per mancata querela non incide sul giudicato sostanziale in questa sede
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne per spese e il pagamento di somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); e' quindi importante valutare la fondatezza dei motivi prima di adire la Corte di Cassazione
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