Cassazione Penale, Sentenza n. 01022/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione e erronea applicazione degli artt. 284 e 310 cod. proc. pen.; censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso il rigetto della richiesta di autorizzazione ai colloqui permanenti con soggetti non conviventi (sorella, madre, figlia). Sostiene che il divieto di comunicare imposto ex art. 284, comma secondo, non è una mera modalità esecutiva ma una prescrizione che incide sull'afflittività della misura cautelare e pertanto è sindacabile con l'appello cautelare ai sensi dell'art. 310.
La decisione
Il ricorso per cassazione è accolto: la Corte ha ritenuto che le prescrizioni adottate ai sensi dell'art. 284, comma secondo (divieto/restrizione di comunicare con soggetti non conviventi) incidono significativamente sull'afflittività degli arresti domiciliari e rientrano nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale soggetti al controllo di secondo grado ex art. 310. L'ordinanza del 12/09/2025 del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Napoli perché proceda a nuovo esame e a nuova decisione sull'istanza di autorizzazione ai colloqui, con esame anche del merito.
Norme richiamate
art. 284 cod. proc. pen.
comma secondo (divieto/restrizione di comunicare con soggetti diversi dai conviventi); citato anche il terzo comma in relazione alle modalità di allontanamento
Le prescrizioni adottate ai sensi dell'art. 284, comma secondo, non sono mere modalità organizzative dell'esecuzione domiciliare, ma prescrizioni con propria consistenza giuridica che incidono sull'afflittività della misura cautelare; rientrano pertanto tra i provvedimenti sulla libertà personale suscettibili di controllo in secondo grado.
art. 310 cod. proc. pen.
Prevede l'appello contro i provvedimenti sulla libertà personale con sindacato esteso anche nel merito; va applicato ai provvedimenti che impongono limitazioni significative della libertà personale, compresi quelli ex art. 284, comma secondo.
art. 307 cod. proc. pen.
Definisce il novero dei prossimi congiunti: le persone indicate (sorella, madre, figlia) rientrano tra i prossimi congiunti ai sensi della norma, rilevando ai fini della valutazione dell'istanza di autorizzazione ai colloqui.
Massime di principio
- Le limitazioni alla libertà di comunicare imposte ai sensi dell'art. 284, comma secondo, devono essere considerate parte sostanziale del contenuto afflittivo della misura domiciliare e non semplici modalità esecutive.
- I provvedimenti che incrementano la componente afflittiva della misura cautelare sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen.; il giudice di appello deve poter esaminare anche il merito della decisione impugnata.
- Non è legittimo dichiarare inammissibile un appello solo perché il provvedimento riguarda modalità esecutive se quelle modalità incidono in modo apprezzabile e durevole sullo status libertatis dell'interessato.
- Restano esclusi dal sindacato di secondo grado solo i provvedimenti meramente temporanei e contingenti privi di concreta attitudine a incidere sullo status libertatis.
- In caso di diniego di autorizzazione a colloqui con prossimi congiunti, il tribunale dell'impugnazione deve procedere a un esame di merito delle ragioni addotte dall'interessato e non limitarsi a valutazioni processuali formali.
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