Ordinanza n. 1410/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del decreto di rigetto espresso a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data 12 gennaio 2026 n. 0005725 reso dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni in premessa, l’attestato formativo dell’istante Di Florio Daniela, nata il 29/07/1990 a Casoli (CH), denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar. conseguito in Albania in data 22/03/2024 non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. n°19853 del 17/05/2024 è rigettata”; di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Albania come titolo abilitante all'esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto di rigetto comunicato via e-mail e adottato dal Direttore generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con cui è stata respinta l'istanza di riconoscimento di un attestato formativo denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da un collegio universitario albanese e conseguito il 22 marzo 2024. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi, presupposti o consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti, mentre emerge che la controversia riguarda la validità e la qualità della qualifica estera ai fini dell'abilitazione italiana all'insegnamento di sostegno.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto, con valutazione sommaria propria della fase, che la motivazione del diniego fosse sufficientemente argomentata e fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Non ravvisando profili di fondatezza del ricorso, ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione delle divergenze giurisprudenziali esistenti sulla materia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ha impugnato anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi della disposizione; l'ordinanza non svolge tuttavia una specifica analisi della relativa disciplina.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Il TAR ha deciso la domanda cautelare incidentale, respingendola per l'assenza di profili di fondatezza del gravame.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può ritenere sufficiente la motivazione di un diniego di riconoscimento di una qualifica estera quando essa espone adeguatamente la ragione ostativa, individuata nella carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.
- L'assenza, a un primo e sommario esame, di profili di fondatezza del ricorso giustifica il rigetto della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
- La presenza di divergenze giurisprudenziali sulla materia può costituire giusto motivo per compensare le spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 34/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1391/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1392/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1393/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →