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Sentenza

Sentenza n. 2242/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'ottemperanza della sentenza esecutiva n. 18966/2025 emessa dal TAR del Lazio, sez. I ter nel procedimento di cui al R.G. n. 4636/2025

Giustizia amministrativa202514554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 18966/2025, con particolare riferimento all'omessa convocazione dell'Assemblea Nazionale UITS in seduta elettorale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (interessati al rinnovo elettivo)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 18966/2025, con la quale era stato annullato il decreto del Commissario straordinario dell'UITS che aveva revocato la convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva, ordinando al Commissario di convocare immediatamente l'Assemblea nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto UITS. Hanno dedotto che, nonostante le diffide, il Commissario si era limitato a fissare, con decreto n. 70 del 4 novembre 2025, la data delle elezioni per il 23 e 24 maggio 2026, senza procedere alla formale convocazione dell'Assemblea nei termini statutari. È stata inoltre contestata la giustificazione fondata su asserite difficoltà economiche e amministrative, in ragione dello stanziamento già previsto nel bilancio 2025 per l'Assemblea nazionale, nonché la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto UITS, che impone la convocazione dell'Assemblea elettorale entro il 15 marzo dell'anno successivo ai Giochi Olimpici estivi e ogniqualvolta occorra procedere al rinnovo degli organi elettivi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso, richiamando l'art. 112, comma 1, lettera b), c.p.a., poiché la sentenza azionata era esecutiva e non risultava sospesa in appello. Ha accertato che il Commissario straordinario aveva soltanto fissato la data delle elezioni, ma non aveva convocato l'Assemblea Nazionale in seduta elettorale come imposto dalla sentenza n. 18966/2025 e dall'art. 12 dello Statuto UITS. Il Collegio ha ritenuto non opportuno né ormai possibile anticipare la data delle elezioni, anche per il rispetto del termine statutario di almeno sessanta giorni tra convocazione e svolgimento, ma ha ordinato al Commissario di procedere alla convocazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, valutando anche l'utilizzo di locali del CONI già destinati in passato a tale funzione. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato un Commissario ad acta, da individuarsi dal Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa, con termine di quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato al Commissario straordinario. Le spese sono state poste a carico dell'UITS, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato; sono state invece compensate nei confronti dei Ministeri.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. b), c.p.a.

    per le sentenze esecutive e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo.

  • art. 33, comma 2, c.p.a.

    Le sentenze del giudice amministrativo sono esecutive; la sentenza azionata non risultava sospesa dal Consiglio di Stato.

  • art. 12 Statuto UITS

    l’assemblea in seduta elettorale è convocata e comunicata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento

    La mera fissazione della data delle elezioni non sostituisce la convocazione dell'Assemblea elettorale, che deve essere formalmente effettuata nel rispetto del termine minimo di sessanta giorni e degli ulteriori termini statutari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza amministrativa esecutiva, l'adempimento deve essere integrale e conforme al comando giudiziale; la mera adozione di un atto preparatorio o di una misura parziale non è sufficiente quando la sentenza impone anche specificamente l'adozione di ulteriori atti.
  • La fissazione della data di un'elezione non equivale alla convocazione dell'assemblea elettorale quando la disciplina applicabile richiede un autonomo atto di convocazione, da comunicare agli aventi diritto entro un termine minimo predeterminato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia, indicando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOrgani degli enti locali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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