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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 1112 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Diritto detrazione - Rimborso eccedenza - Interpello - Società non operativa - Sussistenza del diritto al rimborso - Prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava se una società qualificata come non operativa potesse esercitare la detrazione IVA e ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile senza aver previamente presentato un'istanza di interpello disapplicativo. La questione centrale era stabilire se tale interpello costituisse una condizione obbligatoria per far valere il diritto oppure una procedura facoltativa, ferma restando la necessità di provare concretamente la sussistenza del diritto alla detrazione e al rimborso.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che la società non operativa può esercitare il diritto alla detrazione e ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA anche senza aver presentato l'interpello disapplicativo. L'istanza prevista dalla normativa ha natura facoltativa e non costituisce una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda. La società può quindi dimostrare l'effettiva sussistenza del diritto anche al di fuori della procedura di interpello, inclusa la fase processuale, fornendo la prova delle condizioni che giustificano la detrazione e il rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994

    La disposizione disciplina la possibilità di chiedere la disapplicazione della normativa sulle società non operative. La relativa istanza non è stata interpretata come obbligatoria per poter far valere in giudizio il diritto alla detrazione o al rimborso IVA.

  • Art. 37-bis, d.P.R. n. 600/1973

    La norma, richiamata insieme all'art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994, prevede la procedura di interpello disapplicativo. Tale procedura è stata considerata facoltativa, potendo il contribuente fornire la prova della propria situazione anche in sede amministrativa o processuale.

Massime di principio

  • La mancata presentazione dell'interpello disapplicativo non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione o al rimborso IVA.
  • L'interpello disapplicativo è uno strumento preventivo e facoltativo; non sostituisce né esclude la possibilità di provare successivamente l'effettiva operatività della società e la sussistenza del credito IVA.
  • In sede di controllo o giudizio, il contribuente deve comunque dimostrare concretamente che l'eccedenza IVA deriva da operazioni reali, inerenti e detraibili e che la società non è meramente interposta o priva di effettiva attività economica.
  • La prova del diritto può essere fornita anche durante il processo, purché sia specifica, documentata e idonea a superare la presunzione derivante dalla qualificazione della società come non operativa.
  • La qualificazione come società non operativa non determina, da sola, l'automatica indetraibilità dell'IVA né l'impossibilità assoluta di ottenere il rimborso.

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