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Sentenza

Sentenza del 19/04/2023 n. 10531 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle società, ritenendo illegittimo il requisito della preventiva restituzione ai clienti come condizione necessaria per ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame del merito nel rispetto dei principi indicati, rimandando anche la decisione sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società chiedevano il rimborso dell'IVA pagata sugli importi riscossi a titolo di TIA1 (tariffa di igiene ambientale) per vari anni, per complessivi Euro 1.027.105,37. Il giudice d'appello (CTR) aveva ritenuto tardiva l'istanza salvo limitare la tempestività al biennio precedente alla data di presentazione della domanda e, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva rigettato la richiesta di rimborso ritenendo necessario che l'IVA fosse previamente restituita agli utenti finali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30-ter

    Disciplina la "restituzione dell'imposta non dovuta": la domanda di restituzione deve essere presentata entro due anni dal versamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto. Se l'imposta non dovuta è stata applicata ad una cessione o prestazione e accertata definitivamente, i due anni decorrono dall'avvenuta restituzione al cessionario/committente.

    L'art. 30-ter regola il cosiddetto "rimborso speciale" concedendo la possibilità di superare il termine biennale in presenza di restituzione al cessionario derivante da atto coattivo; tuttavia non impone la preventiva restituzione materialmente effettuata come condizione necessaria per l'ammissibilità dell'istanza, salvo il caso in cui il legislatore abbia voluto far decorrere i termini da una restituzione coattiva.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Regola i termini e le modalità dell'azione di rimborso tributario (decadenza biennale etc.).

    L'art. 21 stabilisce i termini di decadenza per l'azione di rimborso tributario; la giurisprudenza ammette tuttavia che il diritto al rimborso del cedente/perst. venga riconosciuto oltre il termine biennale se collegato a restituzioni operate in esecuzione di provvedimenti coattivi e, più in generale, in linea con il principio di effettività del diritto comunitario.

  • D.Lgs. 22 ottobre 1997, n. 471, art. 6, comma 6 (come modificato)

    Modifiche introdotte per disciplinare il trattamento del cessionario/committente soggetto passivo IVA che subisce una rivalsa indebitamente applicata, con possibilità di detrazione in presenza di condizioni e con eventuali sanzioni.

    Il regime normativo parallelo disciplina i diritti del cessionario/committente (soggetto IVA) ad ottenere la detrazione dell'IVA indebitamente fatturata, integrando il quadro previsto per il cedente/prestatore.

  • Legge n. 167/2017, art. 8, comma 1

    Ha introdotto/ridefinito l'art. 30-ter del DPR 633/1972 (rimborso speciale).

    Intervento legislativo volto a chiarire e semplificare il meccanismo di rimborso dell'IVA non dovuta, prevedendo regole speciali per i casi in cui l'imposta sia stata addebitata in rivalsa al cliente.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-427/10 (Banca Antoniana Popolare Veneta), sentenza 15/12/2011

    Principio di effettività del diritto comunitario: la normativa nazionale non può privare completamente il soggetto del diritto al rimborso dell'IVA non dovuta.

    La giurisprudenza comunitaria impone che il diritto al rimborso non sia vanificato da regole nazionali che ne rendano impossibile l'esercizio; da qui la possibilità di tutela del cedente anche oltre i termini nazionali se altrimenti il diritto risulterebbe privato della sua effettività.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. n. 12666/2012, Ordinanza n. 25093/2019, Ordinanza n. 25741/2021, Sentenza n. 7325/2020)

    Precedenti interpretazioni in materia di rimborso IVA non dovuta e rapporti tra obbligo di restituzione al committente e diritto del cedente al rimborso dall'Erario.

    La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio che il cedente può ottenere il rimborso dell'IVA non dovuta anche dopo la scadenza del termine di decadenza quando tale imposta sia stata restituita al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo; tuttavia non è richiesta la preventiva restituzione materiale in tutti i casi, se ciò non è imposto dalla norma e purché siano salvaguardati i principi comunitari e la neutralità dell'IVA.

Massime di principio

  • La preventiva restituzione ai clienti non è, in generale, condizione necessaria per che il cedente/prestatore ottenga il rimborso dell'IVA versata ma erroneamente riscossa; il diritto al rimborso può essere esercitato anche se il cedente non ha materialmente rimborsato gli utenti, salvo diverse disposizioni esplicite.
  • Il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso può essere fatto decorrere dalla data della restituzione al cessionario/committente quando questa sia avvenuta in esecuzione di un provvedimento coattivo: in tali ipotesi il cedente può chiedere il rimborso oltre il termine originario.
  • Se l'Amministrazione ha definitivamente accertato che l'IVA non era dovuta, la pretesa restitutoria del cedente non può essere vanificata da norme nazionali che rendano impossibile l'effettività del diritto (principio di effettività comunitario).
  • Occorre evitare il rischio di frode: la restituzione è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto fraudolento; la documentazione sulla correttezza formale e sostanziale dell'operazione è essenziale.
  • Se i cessionari hanno esercitato detrazione dell'IVA, l'Amministrazione può agire sull'effetto detrazione (escluse le detrazioni non spettanti); il cedente deve tenere conto dell'eventuale recupero della detrazione da parte dell'Erario.
  • Prassi consigliata in situazioni analoghe: 1) documentare l'erronea applicazione dell'IVA e l'assenza di frode; 2) valutare tempestivamente termini di decadenza e possibili atti coattivi a favore dei clienti; 3) in assenza di restituzione ai clienti, richiedere il rimborso amministrativo motivando l'assenza di obbligo di preventiva ripetizione; 4) considerare azioni civili per ottenere la declaratoria di obbligo di restituzione nei confronti dei clienti se necessario per far decorrere termini alternativi.

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