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Sentenza

Sentenza n. 185/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 46720 del 11/11/2021 notificato in pari data del Comune di Sulmona, con cui il III settore – Pianificazione/Gestione territorio e attività produttive del Comune di Sulmona ha comunicato l'esito favorevole del procedimento di accertamento e verifica (prot. 36750 del 09/09/2021) della sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge ex L.R. Abruzzo 41/2012 e L.R. Abruzzo 29/2020 per la realizzazione/esercizio dell'attività di casa funeraria svolta dalla società Santilli S.r.l. presso l'immobile sito in Via Lear snc, ritenendo che: “non sono emersi elementi ostativi e dirimenti tali da impedire l’esercizio temporaneo dell’attività di casa funeraria, da parte di Santilli Srl, per un periodo non superiore a due anni, come da comunicazione prot. n. 52260 del 31/12/2020, avente ad oggetto “Modifica di destinazione d’uso temporanea per attività di casa funeraria attraverso modifiche agli ambienti interni ad una struttura destinata ad attività di onoranze funebri” ai sensi dell’art. 26 della L.R. 13/10/2020, n. 29 dalla cui portata applicativa – in difetto di espresse preclusioni normative – non può ragionevolmente escludersi la fattispecie in esame, nonché di tutti gli atti e provvedimenti comunque preordinati, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202200243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale che aveva accertato favorevolmente la sussistenza dei requisiti per l'esercizio temporaneo di una casa funeraria da parte di altra società, mediante modifica temporanea della destinazione d'uso dell'immobile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva originariamente impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il provvedimento comunale favorevole alla controinteressata; a seguito dell'opposizione di quest'ultima, il giudizio era stato trasposto dinanzi al TAR. Deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare l'applicazione della disciplina regionale sulle destinazioni d'uso temporanee e la possibilità di autorizzare l'attività di casa funeraria in deroga alla disciplina ordinaria prevista dalla legislazione regionale in materia funeraria e urbanistica. La ricorrente sosteneva inoltre che la controinteressata esercitasse contestualmente l'attività di agenzia funebre e quella di casa funeraria nei medesimi locali. In via subordinata, dichiarava di conservare interesse alla decisione ai fini risarcitori, nonostante la cessazione dell'efficacia temporanea del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'autorizzazione temporanea aveva cessato i propri effetti il 31 dicembre 2022 e la controinteressata aveva successivamente ottenuto nuovi titoli autorizzativi, non impugnati dalla ricorrente. Ha tuttavia esaminato le censure ai soli fini risarcitori e le ha ritenute infondate. Secondo il Collegio, l'art. 26 della L.R. Abruzzo 29/2020, volto alla semplificazione urbanistica e al sostegno delle attività economiche nella fase emergenziale da COVID-19, ha portata ampia e ricomprende, in assenza di espresse preclusioni, sia l'attività di agenzia funebre sia quella di casa funeraria. La disposizione consente temporaneamente l'utilizzo di immobili per usi diversi da quelli urbanisticamente previsti e non impone necessariamente né la disponibilità di immobili privati immediatamente vicini né un ampliamento edilizio. La modifica dei locali destinati all'agenzia funebre, con un modesto ampliamento di un vano, era quindi sufficiente. Il Comune poteva inoltre autorizzare l'utilizzo temporaneo in deroga al procedimento ordinario previsto dall'art. 37 della L.R. Abruzzo 41/2012, anche in ragione della compatibilità tra gestione della casa funeraria e pregressa attività funebre prevista dall'art. 35, comma 6, della medesima legge. La documentazione escludeva inoltre il contestato simultaneo esercizio delle due attività nei medesimi locali. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il danno era solo asserito e non dimostrato e perché non risultava illegittima l'attività amministrativa. Il TAR ha rilevato anche che l'interesse della ricorrente appariva diretto a conservare una posizione monopolistica, in contrasto con il principio di concorrenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 per spese processuali in favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base dell'opposizione della controinteressata alla definizione del ricorso straordinario in sede amministrativa e della conseguente trasposizione in sede giurisdizionale.

  • art. 48 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al TAR a seguito dell'opposizione della controinteressata.

  • art. 26 L.R. Abruzzo 29/2020

    Nell’ottica di accelerare e facilitare le procedure in ambito urbanistico, la legge detta modifiche alla L.R.A. n. 18 del 12.4.1983 e stabilisce misure straordinarie e temporanee di semplificazione in materia urbanistica al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da COVID 19.

    La norma consente destinazioni d'uso temporanee per attività economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative, anche in deroga agli usi previsti dallo strumento urbanistico. In assenza di espresse preclusioni, la sua portata comprende l'attività di casa funeraria; non sono richiesti necessariamente né immobili privati siti nelle immediate vicinanze né un ampliamento edilizio.

  • art. 23-quater d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata per individuare la deroga regionale alla disciplina ordinaria dell'utilizzo temporaneo di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico.

  • art. 35, comma 6, L.R. Abruzzo 41/2012

    La norma prevede l'oggettiva compatibilità della gestione di una casa funeraria con la pregressa attività funebre e concorre a giustificare l'utilizzo temporaneo dell'immobile.

  • art. 37 L.R. Abruzzo 41/2012

    La disciplina del procedimento autorizzatorio ordinario per l'attività di casa funeraria può essere derogata nel caso di utilizzo temporaneo ammesso dalla normativa regionale emergenziale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi trasmessa nell'ambito del successivo procedimento autorizzatorio definitivo; non costituisce il fondamento principale della decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento autorizzatorio ha efficacia temporanea e questa è integralmente cessata, la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente dimostri un interesse residuo, quale quello risarcitorio, alla decisione nel merito.
  • Una disciplina regionale straordinaria e temporanea volta alla semplificazione urbanistica e al sostegno delle attività economiche può essere interpretata estensivamente, nei limiti del testo normativo, includendo attività economiche non espressamente nominate quando non siano previste preclusioni espresse.
  • La destinazione d'uso temporanea autorizzata in deroga allo strumento urbanistico non richiede necessariamente né la disponibilità di immobili privati nelle immediate vicinanze né un ampliamento edilizio, quando tali requisiti non risultino prescritti dal tenore della disciplina applicabile.
  • La compatibilità normativa tra un'attività economica preesistente e la nuova attività autorizzata può consentire, in presenza di una disciplina straordinaria temporanea, l'utilizzo dell'immobile in deroga al procedimento autorizzatorio ordinario.
  • La domanda risarcitoria proposta a seguito della perdita di interesse all'annullamento deve essere respinta quando l'illegittimità dell'azione amministrativa non sia dimostrata oppure quando il danno sia soltanto allegato e non provato.
  • La tutela della concorrenza impedisce di utilizzare il processo amministrativo per conservare una posizione monopolistica, in assenza di una concreta illegittimità dell'autorizzazione rilasciata a un operatore concorrente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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