Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1557/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Rimini che ha negato l’aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, revocato il titolo e negato contestualmente il rilascio di un permesso per altro titolo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino senegalese di 72 anni, soggiornava regolarmente in Italia dal 1998 ed era titolare dal 2010 di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. In occasione della richiesta di aggiornamento, la Questura ha rilevato che non svolgeva attività lavorativa dal 2020 e ha contestato una pericolosità sociale basata su condanne e plurimi deferimenti, tra cui quelli per ricettazione e detenzione di merce contraffatta; con decreto del 2 aprile 2025, notificato il 10 agosto 2026, ha negato l’aggiornamento e revocato il titolo, negando anche un permesso ordinario. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, sostenendo l’assenza di automatismi ostativi; 2) violazione o mancata applicazione dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998; 3) difetto di motivazione e dei presupposti di fatto e di diritto, nonché omessa ponderazione degli interessi.

La decisione

Il TAR ha respinto le censure contro la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo: la natura particolarmente favorevole e latamente premiale del titolo non ne rende compatibile il mantenimento con un quadro di condanne e deferimenti, anche recenti, indicativo del sostentamento tramite attività illecite collegate, in assenza di redditi leciti. La valutazione di pericolosità è stata ritenuta sufficiente e la Corte costituzionale non ha escluso la rilevanza dei reati, ma ha richiesto un bilanciamento con elementi di inserimento sociale o di tutela dell’unità familiare, elementi non rappresentati nel caso concreto, caratterizzato anche dall’assenza di legami familiari. Ha invece accolto la censura relativa al diniego di un permesso ordinario a tempo determinato: la Questura non ha svolto una valutazione puntuale ai sensi dell’art. 9, comma 9, tenuto conto della lunga permanenza in Italia, della non chiarezza del quadro dei precedenti, in parte riferito a deferimenti anziché a condanne, e dell’assenza di un’esplicita valutazione circa la mancanza di reddito lecito. Ha quindi disposto la rinnovazione del solo segmento procedimentale necessario a verificare i presupposti per un titolo diverso da quello richiesto, senza annullare la revoca del titolo di lungo periodo. Spese compensate. È stata inoltre revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la richiesta sulle condizioni reddituali nel Paese d’origine era stata inviata all’Ambasciata anziché al Consolato, chiedeva una certificazione dei redditi invece dell’attestazione della veridicità delle dichiarazioni e, comunque, non era decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione del 18 settembre 2026 per poter invocare il silenzio-assenso.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998

    L’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possa essere revocato quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4.

    Il titolo di lungo periodo può essere revocato quando non sussistono più le condizioni previste per il rilascio, compresa l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; la valutazione della pericolosità può considerare le condanne indicate dalla legge e deve essere svolta in concreto.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Ne deriva il solo parziale accoglimento del ricorso, che comporterà la rinnovazione, da parte della Questura, del solo segmento procedurale necessario a verificare se sussistano i presupposti per la concessione di un titolo diverso da quello richiesto, ai sensi dell’art. 9, comma 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.

    Quando è negato il titolo di lungo periodo, l’amministrazione deve valutare puntualmente se ricorrano i presupposti per rilasciare un permesso ordinario di durata limitata; la valutazione può tenere conto della possibilità di monitorare nel tempo la condotta dello straniero.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Inoltre, alla stessa è stato erroneamente richiesto il rilascio di una dichiarazione circa i redditi prodotti dal ricorrente in Senegal e non anche di attestare la veridicità di quanto dallo stesso autocertificato in relazione a ciò, in difformità rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 79 del D.P.R. n. 115 del 2002, disciplinante il contenuto necessario della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

    Per documentare i redditi prodotti all’estero ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta deve riguardare l’attestazione della veridicità di quanto dichiarato dall’interessato, non il rilascio di una certificazione diretta dei redditi.

Massime di principio

  • La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima se vengono meno i presupposti per il rilascio, compresa l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza; condanne e deferimenti possono concorrere, valutati nel loro insieme e in concreto, a dimostrare una pericolosità attuale, soprattutto quando delineano il sostentamento mediante attività illecite e mancano elementi favorevoli di inserimento sociale o di tutela dell’unità familiare.
  • La non automaticità dell’effetto ostativo di determinate condanne non ne elimina la rilevanza: l’amministrazione deve valutarle insieme agli elementi del caso concreto e agli eventuali fattori favorevoli, quali l’inserimento sociale e l’unità familiare.
  • Il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non esaurisce l’obbligo di esaminare la possibilità di rilasciare un permesso ordinario a tempo determinato. La relativa valutazione deve essere specifica e motivata, anche considerando la durata della permanenza, la natura e chiarezza dei precedenti e la situazione reddituale; il carattere temporaneo del titolo può consentire il monitoraggio della condotta.
  • Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta rivolta all’autorità consolare competente per documentare redditi o condizioni economiche all’estero deve chiedere l’attestazione della veridicità delle dichiarazioni dell’interessato; non è equivalente chiedere una certificazione diretta dei redditi. Il silenzio-assenso non può perfezionarsi prima del decorso di trenta giorni da una richiesta formulata in conformità alla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.