Sentenza del 06/02/2020 n. 183 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Responsabilità del liquidatore - Il liquidatore nell'estinzione della società - Omissione di controllo preventivo e legittimità dell'operato dell'Amministrazione - Motivazione dell'atto - Determinazione del valore medio di un prodotto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso avvisi di accertamento emessi per omissione delle dichiarazioni IVA (anni 2009-2010) e per rettifiche ai fini IRES/IRAP (2010), basati sull'omessa tenuta dei registri e sull'utilizzo di una percentuale media di ricarico per determinare l'imponibile. Il liquidatore deduceva: inesistenza di responsabilità ex art. 2495 c.c., omissione del contraddittorio preventivo, errata applicazione dell'art. 39 DPR 600/1973, inefficacia retroattiva dell'art. 28 co.4 D.Lgs. 175/2014, difetto di motivazione e inattendibilità del campione/usato per la determinazione del maggior imponibile.
La decisione
La Commissione Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado (CTP Biella n. 3/1/2019). In particolare: sono state ritenute legittime le pretese dell'Amministrazione fondate sull'omessa tenuta dei registri e sulla determinazione dell'imponibile tramite percentuale media di ricarico; è stato affermato che il liquidatore è responsabile per le irregolarità della società anche in assenza di dolo quando abbia omesso gli obblighi di presentazione dei bilanci, permettendo la cancellazione della società e l'occlusione dei debiti; l'omissione del contraddittorio preventivo non ha determinato l'annullamento degli atti in quanto l'avviso è risultato adeguatamente motivato ai sensi di legge; la Commissione ha confermato la legittimità dell'uso del valore medio applicato dagli accertatori in assenza di precise indicazioni alternative dal contribuente. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Attribuisce responsabilità al liquidatore per le obbligazioni sociali; la Commissione ha ritenuto applicabile la norma anche se la società è estinta, quando il liquidatore abbia omesso obblighi formali (bilanci) che hanno consentito l'inadempimento verso i creditori tributari.
art. 36 DPR 602/1973
Consente all'Amministrazione di procedere al recupero dei tributi; la Commissione ha ritenuto coerenti con tale disposizione i provvedimenti emessi nei confronti del liquidatore responsabile.
art. 39 DPR 600/1973
Norma utilizzata per le rettifiche da elementi contabili e per formulare verifiche sintetiche; la Commissione ha ritenuto corretta l'applicazione anche nel caso di soggetto collegato a società estinta, se supportata da motivazione e dati.
art. 55 DPR 633/1972
Richiamato per la determinazione dell'IVA dovuta laddove mancano i registri; la metodologia applicata dall'Ufficio (ricalcolo basato su dati e ricarico medio) è stata ritenuta legittima se adeguatamente motivata.
art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Stabilisce obbligo di motivazione degli atti tributari; la Commissione ha ritenuto che l'avviso di accertamento soddisfacesse i requisiti motivazionali posti dalla norma, per cui l'omissione del contraddittorio preventivo non ha pregiudicato il diritto di difesa.
art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241
Principio generale sulla motivazione degli atti amministrativi: l'atto impugnato contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, così da non risultare carente di motivazione.
art. 28 co. 4 D.Lgs. 175/2014
Previsione sul differimento temporale per effetti fiscali dalla data di estinzione della società; la Commissione ha escluso un'efficacia retroattiva ostativa all'azione dell'Ufficio, ritenendo prevalente l'applicazione delle norme che regolano la responsabilità dei soggetti connessi (art. 2495 c.c.).
art. 8 D.Lgs. 472/1997
Richiamato nel primo grado con riferimento alla non applicabilità di talune sanzioni al liquidatore in rapporto alla specie; la materia delle sanzioni è stata valutata con attenzione e, nella prima decisione, alcune sanzioni erano state annullate; la conferma della sentenza di primo grado ha mantenuto la stessa soluzione processuale sulle sanzioni.
art. 47 D.Lgs. 546/1992
Norma procedurale invocata dal ricorrente (istanza di sospensione); citata nel quadro processuale ma non decisiva sul merito dell'appello.
art. 42 DPR 600/1973 e art. 56 DPR 633/1972
Richiamate in relazione ai requisiti di motivazione e alla tempestività degli atti di accertamento; la Commissione ha ritenuto che gli atti soddisfacessero i requisiti formali e sostanziali per garantire il diritto di difesa.
Massime di principio
- Il liquidatore può essere ritenuto responsabile per le obbligazioni tributarie della società estinta quando abbia omesso gli obblighi formali e sostanziali (es. mancata presentazione dei bilanci), anche in assenza di dolo: è sufficiente una non corretta esecuzione dell'incarico che abbia consentito l'elusione degli obblighi verso i creditori tributari.
- L'omissione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: se l'avviso è motivato secondo art. 7 L. 212/2000 (indica i fatti e le ragioni giuridiche), il contribuente conserva piena capacità difensiva e potrà contestare l'atto in sede giurisdizionale.
- L'uso di criteri statistici o di medie (es. percentuale di ricarico) è ammissibile per determinare l'imponibile quando i campioni siano rappresentativi; tuttavia il contribuente può contestare la validità del campione chiedendo la specificazione della realtà geografica/settoriale e la ricalibrazione dei campioni.
- Le questioni relative alla trasmissibilità delle sanzioni e alla loro applicabilità a soggetti diversi dalla società (soci, liquidatore, curatore) richiedono un'analisi normativa puntuale; in casi concreti alcune sanzioni potrebbero non trasferirsi, mentre il recupero dei tributi può essere esercitato nei confronti dei responsabili.
- In situazioni analoghe è fondamentale che il liquidatore conservi e presenti documentazione contabile e bilanci tempestivamente, convochi e attivi le assemblee con ogni sforzo per ottenere decisioni valide, e, in sede di accertamento, richieda specifiche evidenze sul metodo di calcolo adottato dagli accertatori (dati di confronto, composizione del campione, ambito territoriale e temporale).
- Il diritto commerciale e tributario interagiscono: l'estinzione della società non annulla la possibilità per l'Amministrazione di accertare e recuperare tributi in relazione a periodi anteriori, nei limiti dei termini di decadenza; pertanto i soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza o liquidazione devono adempiere con particolare cura gli obblighi formali per evitare responsabilità personali.
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