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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36577/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di cessazione della misura cautelare in carcere a carico dell'estradando. I motivi principali erano: 1) la censura sulla valutazione della Corte di appello circa l'identità del fatto di reato rispetto a una precedente procedura estradizionale (si sostiene che l'evento omicidiario sia lo stesso già oggetto di precedente estradizione e custodia cautelare); 2) la violazione dei termini massimi di custodia cautelare (decorso del termine massimo di 18 mesi), con conseguente declaratoria di inefficacia della misura ai sensi degli artt. 714 e 717 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarando cessata l'efficacia della misura custodiale in atto, con la conseguente rimessione in libertà del ricorrente se non detenuto per altro motivo. La Corte ha ritenuto che, benché le domande estradizionali siano formalmente diverse, il fatto di reato (l'omicidio) è lo stesso per il quale l'estradando aveva già scontato, nella precedente procedura estradizionale, il periodo massimo di custodia cautelare; pertanto opera il principio del divieto di plurime contestazioni cautelari e non può ripartire un nuovo periodo custodiale per lo stesso fatto. La sentenza segnala inoltre che occorrono chiarimenti sulle successive vicende processuali interne all'Autorità richiedente (Ucraina), ma ciò non ha impedito la declaratoria di cessazione dell'efficacia della custodia. La Cancelleria è incaricata degli adempimenti formali (art. 626 c.p.p. e art. 203 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 714 cod. proc. pen.

    Norma chiave per il controllo delle ragioni ostative all'estradizione e per il richiamo alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito in materia di misure cautelari; è stata utilizzata per confrontare i limiti temporali e i presupposti della custodia cautelare nell'ambito del procedimento estradizionale.

  • art. 716 cod. proc. pen.

    Disciplina l'arresto estradizionale e la consegna in esecuzione di un ordine di cattura internazionale; contestualizza la procedura con cui è stato eseguito l'arresto dell'estradando.

  • art. 717 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla esecuzione delle misure cautelari in materia di estradizione e all'iter procedurale dell'estradizione processuale; richiamata nel quadro della contestazione sull'efficacia della misura cautelare.

  • art. 707 cod. proc. pen.

    Regola il caso di rinnovo della domanda di estradizione dopo pronuncia contraria; la Corte ha chiarito che il caso in esame non è un 'rinnovo' ex art. 707 ma una nuova domanda su stessi fatti, il che non esclude comunque la rilevanza del precedente periodo custodiale ai fini del computo dei termini.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio del divieto di plurime contestazioni cautelari con applicazione della medesima misura coercitiva per "uno stesso fatto"; la Corte lo ha ritenuto applicabile anche in sede estradizionale, impedendo che un nuovo procedimento estradizionale su medesimo fatto riavviasse un nuovo periodo custodiale oltre il massimo già scontato.

  • artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

    Previste come eccezioni nel richiamo normativo del titolo I del libro IV; la sentenza ha rilevato che le eccezioni non sono rilevanti nel caso di specie, quindi non impediscono l'applicazione del principio di cui all'art. 297, comma 3, nel contesto estradizionale.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria a seguito della pronuncia di cessazione dell'efficacia della misura cautelare (notifiche e formalità conseguenti).

  • art. 203 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma di coordinamento procedurale menzionata per le incombenze formali successive alla pronuncia della Corte.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 26588 del 1 aprile 2011

    Giurisprudenza pregressa nella quale l'Italia aveva precedentemente concesso l'estradizione dell'odierno ricorrente per gli stessi fatti; utilizzata per dimostrare che l'evento omicidiario è lo stesso e che è già stato scontato in passato un periodo custodiale massimo.

Massime di principio

  • Se un imputato è già stato sottoposto a custodia cautelare per lo stesso fatto nell'ambito di una precedente procedura estradizionale e ha già scontato il termine massimo previsto per la custodia, non è lecito riavviare un nuovo periodo custodiale per lo stesso fatto: opera il divieto di plurime contestazioni cautelari (art. 297, comma 3 c.p.p.).
  • La diversità formale di più domande estradizionali non esclude che, se il 'fatto' è identico, il computo complessivo dei termini cautelari debba considerare il periodo già scontato in precedenza.
  • Nei procedimenti estradizionali il giudice italiano deve verificare non solo la presenza formale dell'ordine di cattura ma anche le vicende processuali sopravvenute nello Stato richiedente (sentenze, archiviazioni, riaperture d'indagine) che possono incidere sull'idoneità e sulla durata della misura cautelare richiesta.
  • In presenza di superamento del termine massimo di custodia il giudice deve dichiarare cessata l'efficacia della misura e disporre la rimessione in libertà, salvo esistenza di altra causa di detenzione; resta tuttavia la possibilità di applicare misure cautelari non custodiali se i presupposti sono soddisfatti.
  • Il richiamo alle norme nazionali sulle misure cautelari nel giudizio estradizionale è ammissibile: in mancanza di una diversa disciplina convenzionale o speciale, si applicano i principi generali del codice di rito italiano per evitare abusi della misura cautelare tramite richieste estradizionali ripetute.

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