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Sentenza

Sentenza n. 757/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera di Giunta regionale della Campania del 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE E RADIOIMMUNOLOGICHE “EHRLICH” DEL DR. FASOLINO GIUSEPPE & C. S.A.S. il 16 aprile 2025: per l’annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari anche monocratiche della delibera di Giunta regionale della Campania 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202501487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere regionali di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei limiti di spesa, di approvazione del nomenclatore tariffario e degli schemi contrattuali con le strutture private accreditate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (Regione e ASL)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura ricorrente ha impugnato le delibere regionali relative alla determinazione dei budget e dei tetti di spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale privata accreditata, nonché la successiva delibera di approvazione degli schemi contrattuali. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, manifesta illogicità e irragionevolezza, eccesso di potere, violazione del legittimo affidamento e manifesta ingiustizia. In particolare, ha contestato l’inintellegibilità della relazione tecnica, l’utilizzo preponderante del criterio della spesa storica nella determinazione dei budget, l’insufficiente incidenza degli indicatori di performance, la permanenza di limiti collegati al case mix dell’anno precedente e l’assenza di adeguamento dei tetti al nuovo nomenclatore tariffario e ai nuovi livelli essenziali di assistenza. Ha inoltre dedotto, con riferimento ai principi europei di concorrenza e libertà di stabilimento, la violazione del diritto dell’Unione e ha chiesto in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera relativa agli schemi contrattuali, deducendone l’illegittimità derivata e contestando la clausola di salvaguardia, ritenuta vessatoria, lesiva del diritto di difesa e incompatibile con il diritto dell’Unione. In udienza la ricorrente ha dichiarato di non avere sottoscritto il contratto e ha sostenuto che la sospensione dell’accreditamento richiedesse l’apertura di un procedimento e l’adozione di un provvedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo venuto meno l’interesse della struttura a contestare i budget e gli atti collegati. La mancata sottoscrizione dell’accordo contrattuale comporta, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992, la sospensione automatica ed ex lege dell’accreditamento, senza necessità di un procedimento o di un autonomo provvedimento amministrativo. La sospensione si produce allo scadere del termine per la stipula e impedisce alla struttura di erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale. La stipula dell’accordo costituisce infatti, insieme all’autorizzazione e all’accreditamento, presupposto essenziale per l’erogazione remunerata dal servizio sanitario e per il diritto al corrispettivo; in assenza di contratto, la struttura non ha quindi un interesse attuale a contestare le delibere di fissazione dei tetti di spesa. È irrilevante che la ASL non abbia formalmente invitato la struttura alla sottoscrizione, poiché questa, titolare dell’interesse alla stipula, avrebbe potuto attivarsi per conseguirla. Il Collegio ha escluso che la disciplina determini una lesione degli artt. 24 e 113 Cost. o presenti profili di manifesta infondatezza, osservando che la limitazione alla contestazione degli atti deriva dalla clausola di salvaguardia e dalla carenza di interesse conseguente alla mancata stipula, non direttamente dalla sospensione dell’accreditamento. Non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia né è stata sollevata questione di legittimità costituzionale. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992

    In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso

    La mancata stipula dell’accordo contrattuale determina automaticamente ed ex lege la sospensione dell’accreditamento, senza necessità di un procedimento o di un provvedimento amministrativo; durante la sospensione la struttura non può erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    Individua l’accreditamento istituzionale, la cui sospensione consegue automaticamente alla mancata stipula dell’accordo previsto dall’art. 8-quinquies.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione degli atti regionali; la questione non è stata esaminata nel merito per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è stata accolta, in quanto il giudizio è stato definito per improcedibilità.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Il Collegio ha escluso che la sospensione automatica dell’accreditamento determini una violazione del diritto di difesa e del diritto di agire in giudizio; l’eventuale preclusione deriva dalla clausola di salvaguardia e dalla carenza di interesse conseguente alla mancata stipula.

Massime di principio

  • La mancata stipula dell’accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 determina automaticamente ed ex lege la sospensione dell’accreditamento istituzionale, senza che sia necessario l’avvio di un procedimento o l’adozione di un autonomo provvedimento amministrativo.
  • La sospensione automatica dell’accreditamento si produce allo scadere del termine fissato per la sottoscrizione dell’accordo e impedisce alla struttura privata di erogare prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario regionale.
  • La stipula dell’accordo contrattuale è un presupposto essenziale, insieme all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento, per l’erogazione di prestazioni remunerate con risorse pubbliche e per il diritto della struttura al relativo corrispettivo.
  • La struttura accreditata che non sottoscrive l’accordo contrattuale non ha un interesse attuale a contestare i budget e i tetti di spesa destinati alle prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale, poiché la sospensione dell’accreditamento la priva temporaneamente della legittimazione sostanziale a operare nel sistema.
  • L’assenza di un formale invito della ASL alla sottoscrizione non esclude gli effetti della mancata stipula quando la struttura, interessata alla conclusione dell’accordo, avrebbe potuto attivarsi per sollecitarne la formalizzazione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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