Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1122/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro da stagionale a non stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, scaduto il 14 settembre 2023, e aveva chiesto la conversione in permesso per lavoro non stagionale il 4 marzo 2025. Dopo il rilascio del nulla osta il 24 giugno 2025, la Prefettura aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca, rilevando la mancanza della documentazione necessaria e l'assenza di un permesso ancora valido da convertire. Il ricorrente deduceva di possedere tutti i requisiti e di averli dimostrati mediante documentazione trasmessa tramite posta elettronica certificata dopo il preavviso di revoca. Il ricorso contestava, in sostanza, l'erroneità dei presupposti della revoca e l'omessa considerazione della documentazione integrativa. La Prefettura eccepiva anche la tardività del ricorso, notificato l'1 luglio 2026, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame di tale eccezione perché il ricorso era manifestamente infondato nel merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla documentazione integrativa, ha rilevato che il ricorrente non aveva depositato la ricevuta di consegna della PEC idonea a dimostrare l'invio di documenti diversi o ulteriori rispetto a quelli effettivamente ricevuti dalla Prefettura. La ricevuta prodotta dal ricorrente indicava file corrispondenti alle buste paga di maggio, giugno e luglio 2025, alla proroga del rapporto di lavoro, a documenti relativi all'idoneità alloggiativa riferiti ad altra persona e a un certificato notarile relativo ad altri soggetti. Tali documenti non dimostravano né la disponibilità dell'alloggio da parte del ricorrente né lo svolgimento di attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi prima della presentazione dell'istanza, poiché le buste paga riguardavano un periodo successivo. Il TAR ha inoltre ritenuto autonomamente decisivo il fatto che, al momento della domanda di conversione, il permesso stagionale fosse scaduto da circa un anno e mezzo. Pur in assenza di un termine decadenziale espressamente previsto per la conversione, la natura dell'istituto presuppone l'esistenza di un permesso ancora vigente; al più, secondo il richiamo alla precedente sentenza della Sezione, la domanda potrebbe essere presentata entro sessanta giorni dalla scadenza, in analogia con il termine previsto per il rinnovo. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, relativo alla valutazione di sopraggiunti nuovi elementi favorevoli, non consente di sanare la tardività dell'istanza, poiché presuppone una domanda tempestiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998

    “comunque prima della sua scadenza”

    La previsione espressa per la conversione del permesso per studio o formazione è stata utilizzata come indice sistematico della necessità che anche la conversione del permesso per lavoro stagionale sia richiesta quando il titolo è ancora vigente.

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.P.R. 394/1999

    Il termine di sessanta giorni dalla scadenza previsto per i rinnovi è stato richiamato quale termine massimo, in via analogica e sistematica, entro il quale potrebbe ammettersi la richiesta di conversione del permesso stagionale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    “sopraggiunti nuovi elementi”

    La disposizione riguarda elementi favorevoli esistenti e rappresentati o conosciuti dall'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento, ma non può essere invocata per sanare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva dell'istanza.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La disciplina del permesso per attesa occupazione non è applicabile al lavoratore stagionale il cui permesso sia scaduto, concorrendo a escludere la possibilità di permanenza irregolare finalizzata alla successiva conversione.

  • art. 24, d.lgs. 286/1998

    “Il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale”

    La disciplina del lavoro stagionale impone il rientro al termine del periodo autorizzato, salvo il possesso di altro titolo, e non consente di utilizzare la conversione tardiva come strumento di regolarizzazione della permanenza successiva alla scadenza.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998

    L'ammissione della conversione sine die del permesso stagionale eluderebbe il sistema delle quote d'ingresso, estendendo la conversione a situazioni che dovrebbero essere trattate nell'ambito dei flussi.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale presuppone l'esistenza di un titolo di soggiorno ancora valido al momento della presentazione dell'istanza; non è convertibile un permesso già scaduto.
  • In assenza di una specifica previsione espressa per la conversione del permesso stagionale, il requisito della tempestività si desume dalla natura dell'istituto e dalla disciplina complessiva dell'immigrazione; non è ammissibile una richiesta presentata mesi o anni dopo la scadenza, poiché ciò consentirebbe la regolarizzazione di una permanenza irregolare e l'elusione del sistema delle quote d'ingresso.
  • La disciplina del lavoro stagionale, inclusi l'obbligo di rientro dopo il periodo autorizzato, l'esclusione del permesso per attesa occupazione e il sistema di precedenza per il successivo reingresso, è incompatibile con la possibilità di chiedere senza limiti temporali la conversione di un permesso stagionale scaduto.
  • L'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, relativo ai sopraggiunti nuovi elementi favorevoli, opera nell'ambito di un'istanza tempestiva e non consente di sanare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva della domanda.
  • Chi deduce di aver trasmesso documentazione integrativa tramite PEC deve dimostrare, secondo le regole sull'onere della prova e sulla disponibilità degli elementi probatori, quali documenti siano stati effettivamente consegnati all'Amministrazione; la sola ricevuta che indica allegati diversi o non sufficienti non prova l'invio di ulteriore documentazione.
  • La documentazione relativa all'idoneità di un alloggio riferita a un'altra persona o a un immobile non dimostra, di per sé, la disponibilità dell'alloggio da parte del richiedente; analogamente, buste paga relative a un periodo successivo alla domanda non provano lo svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale anteriori alla domanda.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.