Sentenza n. 10684/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- in data 14 marzo 2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 19 novembre 2012, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, motivato da possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 14 marzo 2023, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che il diniego si limitasse a richiamare genericamente possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, senza indicare gli elementi ostativi né allegare la documentazione richiamata. Ha invocato l'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, che richiede comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, nonché la mancata valutazione delle sue condizioni personali, familiari e sociali, dell'assenza di precedenti e dell'integrazione nel tessuto nazionale. Ha inoltre lamentato la violazione del contraddittorio, per non essere stata informata nel procedimento degli elementi ostativi. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto l'acquisizione della documentazione riservata posta a fondamento del diniego; il Ministero ha depositato una relazione in busta chiusa e sigillata, visionabile dal difensore della ricorrente con modalità idonee a preservarne la riservatezza. Dalla relazione è emersa la contiguità della richiedente a soggetti ritenuti appartenenti ai servizi informativi della Federazione Russa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, rilevando che, nell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, la posizione soggettiva è degradata da diritto soggettivo a interesse legittimo soltanto in presenza della causa ostativa discrezionale relativa ai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992. Il giudice ha precisato che il sindacato amministrativo è limitato al controllo estrinseco e formale, riguardando l'esistenza di un adeguato supporto istruttorio, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale. Nel merito, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulle informazioni degli organismi di sicurezza dello Stato e sulla segnalata contiguità della ricorrente a soggetti appartenenti ai servizi informativi russi. La natura riservata degli accertamenti giustifica una motivazione sintetica e attenuata, quando la divulgazione dei dettagli possa compromettere le fonti, le indagini o la sicurezza degli operatori; il richiamo ob relationem alla documentazione riservata è sufficiente se quest'ultima viene resa conoscibile in giudizio con le cautele necessarie. Il concetto di sicurezza della Repubblica non presuppone condanne o precedenti penali, potendo basarsi anche su frequentazioni, contiguità o appartenenza a gruppi e ambienti suscettibili di incidere sulla sicurezza pubblica o sulla condivisione dei valori costituzionali. La valutazione può fondarsi su una prognosi preventiva e probabilistica, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, purché assistita da un attendibile grado di verosimiglianza. Il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse alla sicurezza nazionale rispetto all'interesse individuale all'acquisto di uno status tendenzialmente irrevocabile e ha escluso vizi di motivazione, istruttoria o contraddittorio.
Norme richiamate
art. 5 l. 5 febbraio 1992, n. 91
Disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio o iuris communicatio.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Prevede la causa ostativa discrezionale che consente di negare la cittadinanza per matrimonio quando ricorrano comprovati motivi di sicurezza della Repubblica.
art. 52 Cost.
Esprime la rilevanza costituzionale dell'interesse alla sicurezza dello Stato-comunità, alla sua integrità e indipendenza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo, ma si affievolisce a interesse legittimo quando l'amministrazione valuti la causa ostativa dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; in tale ipotesi la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- La valutazione ministeriale dei motivi di sicurezza della Repubblica è caratterizzata da ampia discrezionalità e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto estrinsecamente, verificando il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione amministrativa.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate degli organismi di sicurezza dello Stato, l'obbligo motivazionale può essere assolto in forma attenuata e mediante richiamo ob relationem alla documentazione riservata, se la divulgazione dei dettagli può compromettere fonti, indagini o operatori e se il diritto di difesa è garantito mediante ostensione giudiziale con le necessarie cautele.
- I comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non richiedono necessariamente condanne o precedenti penali del richiedente, potendo fondarsi anche su frequentazioni, contiguità o collegamenti con soggetti e ambienti suscettibili di porre in pericolo la sicurezza nazionale o la condivisione dei valori costituzionali.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza è legittimo adottare una soglia preventiva avanzata: il diniego può fondarsi su una prognosi probabilistica assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, senza necessità di una certezza oltre ogni ragionevole dubbio, in ragione della natura tendenzialmente irrevocabile dello status e della prevalenza dell'interesse alla sicurezza nazionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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