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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 625 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Cabineper fototessere e imposta di Pubblicità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'imposta di pubblicità è stata ritenuta non dovuta per le insegne delle cabine fototessere, in quanto funzionali a indicare il luogo concreto di esercizio dell'attività. Il principio è stato affermato anche dalle Cassazioni n. 5337/2013, n. 23021/2009 e n. 15654/2004. Il testo non indica gli estremi completi del procedimento né il dispositivo formale, ma l'esito sostanziale è favorevole al soggetto privato contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità delle insegne apposte sulle cabine per fototessere. È riconosciuto che l'attività di realizzazione delle fotografie abbia natura commerciale e che le insegne servano a indicare il luogo in cui tale attività viene svolta. Tuttavia, il luogo di esercizio dell'attività, indipendentemente dalla qualifica o dall'individuazione della sede principale della società, beneficia dell'esenzione prevista per le insegne e i mezzi pubblicitari che contraddistinguono direttamente la sede o il luogo di svolgimento dell'attività.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità

    Le insegne che individuano il luogo concreto in cui viene esercitata l'attività possono beneficiare dell'esenzione prevista per i mezzi pubblicitari riferiti alla sede o al luogo di esercizio, anche quando il soggetto abbia una sede principale diversa.

  • Cassazione civile, sentenza n. 5337/2013

    Richiamata come precedente a sostegno dell'esenzione dall'imposta per le insegne riferite al luogo di svolgimento dell'attività.

  • Cassazione civile, sentenza n. 23021/2009

    Richiamata per confermare che la nozione di luogo di esercizio dell'attività non coincide necessariamente con la sede principale della società.

  • Cassazione civile, sentenza n. 15654/2004

    Richiamata quale ulteriore precedente favorevole all'esenzione delle insegne funzionali a indicare il luogo in cui l'attività viene effettivamente svolta.

Massime di principio

  • Per valutare l'imposta di pubblicità occorre verificare la funzione concreta dell'insegna: se serve principalmente a identificare il luogo in cui l'attività viene svolta, può rientrare nell'esenzione prevista per le insegne di esercizio.
  • La sede legale o principale della società non è necessariamente l'unico luogo rilevante: anche una struttura o postazione operativa distinta può costituire luogo di esercizio dell'attività.
  • La natura commerciale dell'attività non comporta automaticamente l'assoggettamento all'imposta: è necessario distinguere tra insegna di esercizio e messaggio pubblicitario destinato a promuovere prodotti o servizi.
  • L'esenzione può essere contestata se l'insegna eccede la funzione identificativa, contiene messaggi promozionali autonomi oppure supera i limiti dimensionali o gli altri requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
  • In casi analoghi è opportuno documentare che la struttura costituisce un effettivo luogo operativo e che l'insegna si limita a indicare l'attività svolta, senza contenuti promozionali ulteriori.

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