Cassazione Penale, Ordinanza n. 06042/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'ordinanza impugnata che aveva escluso la continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze esecutive. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione tra reati giudicati con due sentenze esecutive. Deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il provvedimento avesse trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso tra l'adesione a un'associazione di tipo mafioso e successivi fatti di estorsione, tentata estorsione, lesioni personali e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Il ricorso insisteva sull'unificazione dei fatti e richiamava anche un raffronto con altre posizioni processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché di fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette. In particolare, ha valorizzato l'esclusione, nei precedenti giudizi di merito, dell'aggravante mafiosa ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 per i reati del secondo titolo, elemento incompatibile con la pretesa unitaria programmazione criminosa; ha inoltre ritenuto compatibile con tale conclusione l'ampio arco temporale tra le condotte.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 152 del 1991
aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991
L'esclusione dell'aggravante mafiosa nei reati del secondo titolo è stata valorizzata come dato incompatibile con la tesi dell'unicità del disegno criminoso e della continuazione con il reato associativo mafioso.
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero non ravvisato nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla continuazione, il giudice può negare l'unicità del disegno criminoso quando dai precedenti accertamenti emerga che i reati successivi non presentano un nesso programmatico originario con il reato associativo o con i fatti precedenti.
- La mera contiguità soggettiva o il richiamo a precedenti affiliazioni non basta a fondare la continuazione se, nei giudizi di merito, è stata esclusa l'aggravante mafiosa e le modalità concrete dei fatti non rivelano una matrice unitaria previamente pianificata.
- Le censure di legittimità che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decisoria, sono inammissibili se risultano fattuali o manifestamente infondate.
- In materia di continuazione tra reati commessi in un arco temporale molto ampio, il tempo trascorso può costituire elemento ostativo alla ricostruzione di un preventivo programma criminoso unitario.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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