Sentenza n. 228/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -della Determinazione n. 5 del 29.1.2026 (notificata con nota/pec di pari data 29.1.2026), con la quale il Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana ha aggiudicato la procedura aperta, per l’affidamento quinquennale dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sant’Arcangelo, in favore della Eco Impianti S.r.l. (Codice Identificato di Gara B7FFA6970F); -della nota del Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana del 20.2.2026, di reiezione dell’istanza di autotutela della Cooperativa Progettambiente; -di tutti verbali, redatti dal Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Consortile Collina Materana e dalla Commissione giudicatrice, e di tutti gli atti, relativi alla verifica sia del possesso dei requisiti di ammissione alla gara da parte dell’aggiudicataria Eco Impianti S.r.l., sia dell’anomalia dell’offerta della Eco Impianti S.r.l.; -della lex specialis di gara, se dovesse essere interpretata, nel senso di non richiedere il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l’attività di spazzamento meccanizzato; nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato dal Comune di Sant’Arcangelo con la Eco Impianti S.r.l., con il conseguente subentro della Cooperativa Progettambiente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione dell'appalto quinquennale dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani in favore dell'impresa prima classificata, diniego dell'istanza di autotutela, atti di verifica dei requisiti e dell'anomalia dell'offerta, nonché successivi atti di avvio e consegna del servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con uno scarto di 1,978 punti, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti connessi, chiedendo anche l'inefficacia del contratto e il subentro. Ha dedotto, in primo luogo, che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché non aveva indicato nell'offerta tecnica, nella domanda di partecipazione, nel DGUE e nella relazione giustificativa i mezzi e i costi relativi alla spazzatrice meccanica Euro 6 con capacità di almeno 1 mc., né il relativo eventuale subappalto. In secondo luogo, ha contestato la mancata iscrizione dell'aggiudicataria all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l'attività di spazzamento meccanizzato, ritenendo tale iscrizione requisito di idoneità professionale non surrogabile mediante noleggio, avvalimento o subappalto. In terzo luogo, ha sostenuto che, in sede di verifica dell'anomalia, l'aggiudicataria avrebbe modificato i mezzi indicati nell'offerta tecnica. Sono state inoltre dedotte censure sui punteggi tecnici attribuiti per l'utilizzo di mezzi elettrici, ibridi o a GPL, per la pulizia delle caditoie e per la realizzazione delle isole ecologiche. Infine, la ricorrente ha contestato l'incongruità dell'offerta economica, per l'omessa indicazione nella relazione giustificativa dei costi del noleggio della spazzatrice meccanica, della mappatura delle aree di intervento e degli interventi straordinari.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto le censure escludenti. La mancata immediata disponibilità della spazzatrice meccanica non imponeva l'esclusione, poiché il capitolato prevedeva un periodo transitorio e un termine per l'acquisizione del parco mezzi, durante i quali l'aggiudicataria avrebbe potuto ricorrere al noleggio; inoltre, le carenze delle giustificazioni non determinano automaticamente l'esclusione se l'offerta è complessivamente congrua. Ha escluso che fosse necessario uno specifico requisito di iscrizione all'Albo per lo spazzamento meccanizzato, richiamando la disciplina dell'Albo e la circolare del Comitato nazionale n. 2 del 13 febbraio 2020. Ha ritenuto insussistente la dedotta modifica dei mezzi, poiché la stazione appaltante aveva verificato la corrispondenza sostanziale tra mezzi offerti e mezzi indicati nelle giustificazioni. Ha respinto anche le contestazioni sui punteggi, ritenendo non illogiche le valutazioni della commissione alla luce delle caratteristiche aggiuntive delle offerte dell'aggiudicataria. Ha invece accolto le censure relative alla verifica dell'anomalia: dalla relazione giustificativa non era possibile ricostruire i costi del noleggio della spazzatrice meccanica, il cui canone risultava pari a 1.880 euro mensili, né quelli della mappatura delle aree e degli interventi straordinari. Ha quindi imposto alla stazione appaltante di riaccertare la congruità dell'offerta economica. Il giudice non ha svolto direttamente tale verifica, perché si tratta di valutazione amministrativa discrezionale e l'art. 34, comma 2, c.p.a. vieta di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La domanda di inefficacia del contratto e subentro è stata respinta allo stato, poiché potrà essere esaminata soltanto dopo il nuovo accertamento di congruità. Le spese sono state compensate, con condanna del Comune al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il Giudice Amministrativo si può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante nello svolgimento della verifica di anomalia non ancora compiutamente esercitata; deve limitarsi a disporre la riedizione della valutazione amministrativa.
art. 119, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla dichiarazione dell'aggiudicataria di voler subappaltare parte del contratto.
art. 17, comma 9, d.lgs. 36/2023
Richiamato per l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto alla scadenza del precedente affidamento.
art. 212 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa della disciplina dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
artt. 8 e 9 d.m. 120/2014
Individuano categorie e classi di iscrizione all'Albo; il giudice rileva che la specifica attività di spazzamento meccanizzato non richiede autonoma iscrizione, alla luce della circolare richiamata.
art. 9, comma 6, d.m. 120/2014
Consente al Comitato nazionale di individuare specifiche attività rientranti nelle categorie di iscrizione e relative sottocategorie.
Massime di principio
- La mancata disponibilità immediata di un mezzo necessario all'esecuzione dell'appalto non comporta l'esclusione quando la lex specialis prevede un periodo transitorio e un termine successivo per l'acquisizione del parco mezzi, consentendo all'operatore di ricorrere al noleggio.
- L'omessa indicazione, nella relazione giustificativa dell'offerta, di singole voci di costo non determina automaticamente l'esclusione: occorre verificare se l'offerta sia complessivamente congrua e se i costi omessi siano concretamente ricostruibili e assorbibili nell'utile dichiarato.
- La specifica attività di spazzamento meccanizzato non richiede, in base alla disciplina dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e alla circolare del Comitato nazionale richiamata, una distinta iscrizione obbligatoria all'Albo.
- La verifica dell'anomalia dell'offerta è una valutazione amministrativa discrezionale; il giudice amministrativo non può svolgerla direttamente né sostituirsi alla stazione appaltante, ma deve ordinare la riedizione del potere quando la verifica sia mancata o incompleta.
- Il giudice amministrativo non può decidere sull'inefficacia del contratto e sul subentro quando l'esito dipende da una nuova verifica di congruità dell'offerta ancora spettante alla stazione appaltante; tali domande possono essere esaminate dopo la riedizione del potere amministrativo.
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