Cassazione Civile, Ordinanza n. 22763/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2010, il reddito d'impresa e il valore della produzione ai fini IRPEF e IRAP, contestando quattro rilievi: mancata contabilizzazione di un ricavo di Euro 101.000,00 risultante da fattura emessa verso una cooperativa; indeducibilità di un costo di Euro 49.000,00 oltre IVA; indeducibilità di spese di pubblicità per Euro 15.000,00 oltre IVA; indeducibilità di un costo per lavori eseguiti da un'impresa subappaltante. La CTP aveva accolto quasi integralmente il ricorso, confermando solo il rilievo sulle spese di pubblicità. In appello, il contribuente chiedeva il riconoscimento della deducibilità anche di tali spese, mentre l'Ufficio proponeva appello incidentale per ottenere il riconoscimento della legittimità dei rilievi relativi al ricavo di Euro 101.000,00 e ai costi di Euro 49.000,00 e di Euro 9.500,00 circa. In cassazione il contribuente deduceva un unico motivo per motivazione apparente della sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto imponibile il ricavo di Euro 101.000,00 solo perché la fattura era stata emessa nel 2010. L'Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi, tra cui omessa pronuncia/motivazione apparente e violazione delle norme su competenza dei costi e onere della prova. La Corte ha ritenuto apparente la motivazione della CTR sia sul ricavo, sia sui costi contestati dall'Ufficio, perché fondata su affermazioni apodittiche e non idonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito; ha invece rilevato che il rilievo sub c) non era più in discussione per mancata impugnazione da parte del contribuente in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del contribuente e il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, dichiarando assorbiti gli altri due motivi incidentali. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della legittimità dei rilievi sub a), b) e d) e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato anche precisato che sul rilievo sub c) si era formato giudicato interno. La cassazione con rinvio è stata disposta perché la motivazione della CTR era meramente apparente e quindi nulla.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base del potere di rettifica del reddito d'impresa mediante accertamento analitico-induttivo, in relazione ai ricavi non contabilizzati e ai costi disconosciuti
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente il sindacato di legittimità solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione; è denunciabile la motivazione apparente o mancante, non la semplice insufficienza
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza deve esistere in termini idonei a rendere percepibile il ragionamento decisorio; la sua mancanza o apparenza integra vizio rilevante
art. 12 preleggi
evocato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ricondotto la doglianza al vizio di motivazione apparente
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
richiamato dall'Ufficio in tema di competenza dei costi e deducibilità per l'anno d'imposta di riferimento
art. 2697 c.c.
richiamato dall'Ufficio in materia di onere della prova sulla competenza/deducibilità dei costi
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo quando la decisione di merito presenti un'anomalia che si traduca in violazione del minimo costituzionale: mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, si risolve in affermazioni apodittiche o assertive che non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permettono il controllo della decisione.
- In tema di accertamento dei ricavi, non è sufficiente affermare che una fattura concorre ai ricavi dell'anno solo perché emessa in quell'anno: occorre spiegare perché, secondo i fatti accertati e le contestazioni dedotte, quel documento esprima effettivamente un ricavo imponibile nell'esercizio considerato.
- In tema di deducibilità dei costi, il giudice deve confrontarsi con la specifica contestazione dell'Ufficio sulla competenza temporale e sulla prova della deducibilità; non basta un generico richiamo all'inerenza e alla documentazione fatturale.
- Quando la sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente su capi decisivi, la cassazione con rinvio impone al giudice di merito un nuovo esame delle questioni non coperte da giudicato interno.
- La mancata impugnazione di uno specifico capo della decisione determina il giudicato interno su quel capo, che resta fuori dal nuovo esame nel giudizio di rinvio.
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