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Ordinanza

Ordinanza n. 2057/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 ottobre 2025, recante “Aggiornamento dell'elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo del 2%”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 297 del 23 dicembre 2025; con ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202603302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 28 ottobre 2025 che aggiorna l'elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al contributo del 2% per la sicurezza alimentare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale che ha esteso ai produttori e importatori di fertilizzanti da sintesi l'applicazione del contributo annuale per la sicurezza alimentare, cosiddetta Ecotassa, previsto dall'art. 59 della legge n. 488/1999, come riformulato dalla legge n. 23/2022. Hanno dedotto di essere titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti assoggettati al prelievo, calcolato nella misura del 2% del fatturato annuo di vendita, e di rappresentare una parte significativa del mercato nazionale, con rilevante esposizione alla concorrenza intra-UE. La censura principale riguarda il possibile contrasto della disciplina nazionale con i principi dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di approfondire il rapporto tra la disciplina originaria e attuativa del prelievo previsto dall'art. 59 della legge n. 488/1999, le modifiche normative successive e il decreto impugnato, nonché l'esito delle procedure previste dall'art. 108 TFUE eventualmente avviate in relazione alla disciplina previgente.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto che la particolare complessità della materia e delle questioni dedotte impedisse una delibazione sommaria adeguata nella fase cautelare. In considerazione della rilevanza degli interessi generali coinvolti, ha disposto la sollecita fissazione della causa nel merito, rinviando la trattazione alla pubblica udienza del 17 giugno 2026. Ha invitato le parti a fornire ulteriori deduzioni e documentati chiarimenti, in particolare sul quadro evolutivo della disciplina del prelievo e sull'esito delle procedure ex art. 108 TFUE. Ogni decisione in rito e nel merito, nonché sul contraddittorio, è stata riservata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito del rito cautelare, ma il giudice ha ritenuto non possibile una decisione sommaria immediata e ha fissato sollecitamente la causa per la trattazione nel merito.

  • art. 59 l. 488/1999

    Costituisce la base normativa del contributo annuale per la sicurezza alimentare, la cui applicazione ai fertilizzanti da sintesi è contestata nel giudizio.

  • l. 9 marzo 2022, n. 23

    Ha riformulato la disciplina del contributo previsto dall'art. 59 della legge n. 488/1999, nel cui ambito il decreto ministeriale impugnato è stato adottato.

  • art. 108 TFUE

    Rileva per l'approfondimento delle procedure relative alla compatibilità della disciplina nazionale con la normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare investe una disciplina complessa e solleva questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, il giudice amministrativo può ritenere non sufficiente la delibazione sommaria cautelare e disporre la sollecita fissazione della causa nel merito, senza anticipare la decisione sulla legittimità degli atti impugnati.
  • In presenza di una controversia sulla continuità e sull'evoluzione di un prelievo amministrativo, il giudice può richiedere alle parti di ricostruire il rapporto tra la disciplina originaria, le successive modifiche legislative e gli atti attuativi, corredando tale ricostruzione di documentazione sull'esito delle procedure europee rilevanti.
  • La rilevanza degli interessi generali collegati a una disciplina avente effetti su un intero settore economico può giustificare la trattazione sollecita del merito in luogo di una definizione sommaria della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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