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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25850/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'impugnazione riguardava un'ordinanza del giudice di sorveglianza del 14 gennaio 2025. Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal condannato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi al 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e ha quindi esaminato d'ufficio la ritualità dell'impugnazione. La questione decisiva era l'ammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato/condannato nel regime successivo alla riforma del 2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato e il condannato non possano più proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per affermare che, nel regime vigente, l'impugnazione non può essere proposta personalmente dall'imputato/condannato ma deve essere veicolata secondo le forme previste dalla legge, con sottoscrizione difensiva nei casi richiesti.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Utilizzato per sostenere che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso, ove l'impugnazione sia proposta in modo non consentito dal regime processuale vigente.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Indicata come riforma che ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, dovendo essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano dalla Corte.
  • Quando il vizio attiene alla legittimazione soggettiva o alla forma essenziale dell'impugnazione, la Corte può definire il ricorso in limine senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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