Sentenza n. 1017/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 cod.proc.amm., del provvedimento implicito di rigetto (silenzio rifiuto, ex art. 25 L. 241/90) con cui Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno ha illegittimamente rifiutato l'accesso ai documenti amministrativi detenuti dallo stesso ente nell'ambito del procedimento amministrativo codice pratica : P-SA/L/Q/2025/106279, a fronte dell’istanza presentata in data 21.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti relativi agli accertamenti svolti per la conferma di un permesso di lavoro per cittadino extracomunitario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 21 ottobre 2025, avente a oggetto una nota dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno e gli accertamenti effettuati nell'ambito della richiesta di nulla osta per lavoro subordinato non stagionale. L'istanza era diretta a conoscere documenti concernenti la verifica della capacità economica della società richiedente, dalla quale era emersa una discordanza tra il dato asseverato e quello risultante dalla dichiarazione IVA. L'amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, rilevando che il silenzio-rigetto si era formato il 20 novembre 2025 e che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro trenta giorni da tale data. Il ricorrente ha fatto riferimento anche a una successiva sollecitazione alla definizione del procedimento, ritenendola rilevante ai fini della tempestività.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Poiché l'istanza di accesso era stata presentata il 21 ottobre 2025 e l'amministrazione non aveva fornito riscontro, il silenzio-rigetto si è formato il 20 novembre 2025. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.a., il ricorso contro il silenzio sulle istanze di accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio; il termine è quindi scaduto il 20 dicembre 2025. Essendo stato il ricorso notificato soltanto il 20 gennaio 2026, esso è stato ritenuto tardivo. La successiva sollecitazione alla definizione del procedimento non incide sul termine decadenziale e non ne determina la riapertura o la decorrenza ex novo. Le spese di lite sono state compensate in ragione del peculiare andamento del procedimento.
Norme richiamate
art. 25 l. 241/1990
Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso determina il silenzio-rigetto, impugnabile nei termini previsti dal rito speciale sull'accesso.
art. 116, comma 1, c.p.a.
contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso…il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio…
Il ricorso contro il silenzio formatosi su un'istanza di accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio; il mancato rispetto del termine comporta l'irricevibilità per tardività.
Massime di principio
- Nel rito speciale in materia di accesso, il ricorso contro il silenzio-rigetto deve essere notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio, ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.a.
- La successiva sollecitazione dell'amministrazione a definire un'istanza di accesso non incide sul termine decadenziale già iniziato a decorrere dalla formazione del silenzio e non ne determina la riapertura o la decorrenza ex novo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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