Sentenza n. 3786/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento: - dell’illegittimità del silenzio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, relativo al procedimento per l’aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A6 Torino-Savona per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028; e per la condanna: - del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, entro e non oltre 30 giorni ex art. 117, comma 2, cod.proc.amm., il provvedimento di conclusione del procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A6 Torino-Savona per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028; con contestuale nomina: del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod.proc.amm. per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui sopra per il caso in cui lo stesso non venisse adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, nel termine assegnato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autostrada dei Fiori s.p.a. – Tronco A6 Torino-Savona il 12 maggio 2025: per l''annullamento: (i) del provvedimento prot. 5476 in data 24 febbraio 2025 a firma del Direttore Generale della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti concessori autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF presentate” dalla Società ricorrente per l’aggiornamento del piano economico finanziario di Concessione relativo ai periodi regolatori 2019 – 2023 e 2024 – 2028; (ii) di ogni ulteriore atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale per i periodi regolatori 2019-2023 e 2024-2028; successivamente, provvedimento di rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF
Esito
La controversia
La società concessionaria ha proposto ricorso per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dai Ministeri sul procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale e per ottenere la condanna delle amministrazioni alla conclusione del procedimento entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento ministeriale di rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF relative ai periodi regolatori 2019-2023 e 2024-2028. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese; le amministrazioni resistenti non si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo integrati i presupposti per l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a., poiché la rinuncia era stata notificata alle altre parti e non vi era stata opposizione alla prosecuzione del giudizio. La sentenza non ha esaminato nel merito né il silenzio contestato né il successivo provvedimento di rigetto impugnato con motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della natura processuale della pronuncia e della complessità della vicenda fattuale, anche in considerazione della mancata opposizione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia notificata alle altre parti e non opposta determina l'estinzione del processo.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Era richiamato nella domanda originaria quale base della richiesta di condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento nel giudizio avverso il silenzio; la sentenza non ne ha esaminato l'applicazione.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Era richiamato nella domanda originaria quale base della richiesta di nomina del commissario ad acta; la sentenza non ne ha esaminato l'applicazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, validamente dichiarata e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, conduce all'estinzione del processo quando le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono.
- L'estinzione per rinuncia impedisce al giudice di esaminare nel merito sia l'azione originaria avverso il silenzio sia gli eventuali motivi aggiunti proposti contro il provvedimento sopravvenuto.
- In presenza di una pronuncia meramente processuale e di una vicenda fattuale complessa, le spese di lite possono essere compensate, soprattutto quando la parte resistente non si opponga alla rinuncia e alla richiesta di compensazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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