Cassazione Civile, Ordinanza n. 17398/2025 del 28/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale nei confronti di un'associazione di volontariato e del suo legale rappresentante. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte gli appelli dei contribuenti: aveva ritenuto non provata la sussistenza dei requisiti propri delle associazioni di volontariato (assenza di lucro, democraticità, gratuità delle cariche e delle prestazioni, obblighi di bilancio), ma aveva comunque ridotto gli imponibili IRES, IRAP e IVA sottraendo le somme che risultavano documentate come rimborsi agli associati nell'anno 2012. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e sulla disponibilità delle prove, sostenendo che la CTR avesse impropriamente posto a carico dell'Ufficio la prova dei presupposti agevolativi e avesse male applicato gli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e le norme del processo tributario; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la CTR avesse formulato affermazioni inconciliabili tra l'assenza di prova dei requisiti dell'associazione di volontariato e il riconoscimento della documentazione sui rimborsi; 3) nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la CTR avesse valorizzato documentazione asseritamente inidonea a dimostrare la deducibilità fiscale dei rimborsi, in quanto priva di dettagli sulle singole prestazioni e sull'effettivo pagamento, con asserito travisamento della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva attribuito all'Ufficio l'onere di provare i requisiti agevolativi, ma aveva soltanto rideterminato gli imponibili sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente relativa ai rimborsi agli associati. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la motivazione della CTR non era apparente né intrinsecamente contraddittoria: l'assenza di prova dei requisiti dell'associazione di volontariato era distinta dalla diversa questione della documentazione delle uscite per rimborsi. Il terzo motivo non è stato accolto perché mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Non essendovi altre questioni esaminate, il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per il principio di riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che il motivo non coglie la reale motivazione della sentenza di merito e non dimostra una violazione della regola probatoria
art. 115 c.p.c.
richiamato sia in relazione al principio di disponibilità delle prove sia, nel terzo motivo, al dedotto travisamento della prova; la Corte esclude che la CTR abbia fatto uso di una prova inesistente e ribadisce il limite del giudizio di legittimità alla rivalutazione del fatto
artt. 1 e ss. d.lgs. 31/12/1992 n. 546
evocati dalla ricorrente per sostenere la violazione delle regole processuali tributarie; la Corte non ravvisa alcuna violazione utile all'accoglimento del motivo
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente in tema di disponibilità e valutazione delle prove nel processo tributario; la Corte non ne ravvisa violazione
L. 11/08/1991, n. 266
citata con riferimento alla disciplina delle associazioni di volontariato e ai requisiti per il relativo regime; la Corte osserva che la CTR ha escluso la prova di tali requisiti ma ha fondato la rideterminazione degli imponibili su altra documentazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza di merito sia priva di motivazione comprensibile
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dalla CTR
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del primo motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base dei motivi di nullità della sentenza per motivazione apparente e per asserita violazione dell'art. 115 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce violazione di legge o vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura una statuizione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, è inammissibile.
- La motivazione è apparente solo quando manchi un reale percorso argomentativo; non lo è se il giudice di merito distingue chiaramente tra un profilo non provato e un diverso profilo documentalmente accertato che incide sulla quantificazione del tributo.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di diversa ricostruzione dei fatti, poiché il sindacato della Cassazione non può risolversi in un terzo grado di merito.
- Quando il giudice tributario ridetermina l'imponibile sulla base di documentazione prodotta dal contribuente, la censura dell'Erario deve dimostrare non solo l'errore giuridico, ma anche la effettiva inconciliabilità logica della motivazione o l'inesistenza della prova valorizzata.
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