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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Hoxha è stato ritenuto responsabile, in base all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, di aver ceduto ad Arbijos Morinaj gr. 18,939 di cocaina (circa 89 dosi). In cassazione l'imputato ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e falsa applicazione della norma per insufficienza delle prove, sostenendo che la condanna si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni di Morinaj (che avrebbe indicato Hoxha per ottenere benefici) e su un riconoscimento incerto di Mimoza Ahmetaj che vide il soggetto solo di spalle; mancerebbero riscontri tali da escludere ogni ragionevole dubbio; (2) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuanti e per applicazione di una pena non prossima al minimo edittale, nonostante incensuratezza e modesta entità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente non abbia realmente confutato il percorso argomentativo della Corte territoriale: le dichiarazioni di Morinaj sono risultate corroborate dall'attività di osservazione delle forze dell'ordine (osservazione di un soggetto che si allontanava in bicicletta, identificato successivamente tramite foto segnaletica come Hoxha; rinvenimento di quattro ovuli in possesso di Morinaj) e dal comportamento di Hoxha (si recò a casa di Morinaj dopo l'arresto). Quanto a Ahmetaj, il suo riconoscimento e le circostanze non sono state ritenute decisive ma comunque non contraddicono le risultanze investigative. La Corte ha inoltre richiamato il divieto per la Cassazione di riesaminare i fatti e sovrapporre la propria valutazione del merito. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato la genericità delle doglianze sull'eccessività di pena e l'assenza di elementi positivi comprovanti la sussistenza della diminuente ex art. 62-bis c.p.; dopo le modifiche legislative del 2008 l'incensuratezza da sola non è più sufficiente a fondare la diminuente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    La norma punisce la cessione di sostanze stupefacenti; la Corte l'ha applicata ritenendo sufficiente la combinazione delle dichiarazioni di un coimputato con riscontri investigativi (osservazione, foto segnaletica, rinvenimento di ovuli) per fondare la condanna.

  • Codice penale, art. 62-bis

    La diminuente per particolare tenuità o per le circostanze attenuanti richiede elementi positivi e specifici; dopo la riforma del 2008 l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente a ottenere la diminuzione.

  • Codice penale, art. 133

    I parametri per la determinazione della pena devono essere considerati e motivati; la mancata istanza o l'assenza di argomentazioni specifiche giustifica il diniego delle circostanze attenuanti.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita il sindacato della Cassazione sul cosiddetto 'travisamento del fatto': la Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione del merito a quella dei giudici di merito e non può rimettere in discussione la valutazione complessiva delle prove salvo profili di diritto.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. L. 24 luglio 2008, n. 125)

    Modifica le condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis, rendendo necessario riscontrare elementi positivi specifici oltre la semplice incensuratezza.

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma richiamata per la requisitoria scritta del Procuratore generale in sede di Cassazione; non incide sulla decisione di merito ma regola la modalità di intervento del PG.

Massime di principio

  • La Cassazione non è chiamata a riconsiderare il merito e non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove; questioni di fatto sostanziali devono essere dedotte nei gradi precedenti.
  • Le dichiarazioni rese da un coimputato o da persone interessate possono valere come prova se corredate da riscontri oggettivi (osservazioni di polizia, riscontri documentali o identificazioni fotografiche) che ne corroborino l'attendibilità.
  • Per ottenere la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 62-bis è necessario fornire elementi concreti e specifici; la sola incensuratezza o la generica richiesta non sono sufficienti dopo la riforma del 2008.
  • Le doglianze generiche sul vizio di motivazione o sull'eccessività della pena rischiano l'inammissibilità: il ricorrente deve confrontare puntualmente il percorso motivazionale della sentenza impugnata.
  • Comportamenti successivi dell'imputato (per esempio recarsi sul luogo o chiedere informazioni dopo un arresto) possono essere valutati come elementi che corroborano l'integrazione della responsabilità se coerenti con l'insieme delle risultanze investigative.

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