Sentenza n. 1903/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento Prot. n. U.0195910 del 5 marzo 2026 recante diniego alla “richiesta di autorizzazione al mantenimento in esercizio relativo al mezzo pubblicitario, consistente in un cartello (insegna 3), lungo la SS 393 Km 3+950” e contestuale diffida alla rimozione dell’impianto pubblicitario; nonché, per quanto occorrer possa, e nei limiti di interesse, di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’autorizzazione al mantenimento in esercizio di un’insegna pubblicitaria lungo la SS 393, al km 3+950, e contestuale diffida alla rimozione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa titolare)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego del 5 marzo 2026 relativo a un cartello installato nel 2014, contestando: 1) la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e il difetto di motivazione, perché ANAS avrebbe respinto le osservazioni presentate contro il preavviso limitandosi a ripeterne le ragioni, senza considerare che l’insegna era stata autorizzata e rinnovata ogni tre anni per oltre un decennio e che le sue dimensioni non erano cambiate; 2) la violazione dell’art. 48, comma 1, d.P.R. 495/1992 e il difetto di istruttoria, perché ANAS avrebbe applicato automaticamente il limite di 6 m² senza considerare la deroga prevista per le insegne di esercizio in rapporto alla superficie di facciata eccedente 100 m². La società indicava una facciata di 103,04 m per 7,80 m, pari a 803,71 m²; 3) la violazione degli artt. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992 e 53 d.P.R. 495/1992, sostenendo che il cartello non era né lungo la strada né visibile da essa, essendo schermato da filari di alberi e percepibile, al più, da circa 200 metri.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego annullato. Il primo motivo è stato ritenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione, ma le conclusioni raggiunte sulla censura assorbente hanno avvalorato anche le doglianze relative alle omissioni procedimentali. Il secondo motivo è stato respinto: l’insegna contestata si trova sul retro dell’edificio, mentre l’insegna autorizzata sulla facciata d’ingresso assolve già la funzione di identificare l’accesso all’attività; il cartello controverso ha invece finalità fondamentalmente pubblicitaria e non beneficia della deroga dimensionale riservata alle insegne di esercizio. Il terzo motivo è stato accolto in via assorbente: il cartello non è collocato lungo la SS 393 e, come mostrato dal video depositato dalla ricorrente, la visuale dalla strada è virtualmente impedita dai filari di alberi. Le fotografie di ANAS non hanno superato tale documentazione, che mostrava alberature relativamente spoglie. Spese compensate, considerata l’infondatezza del secondo motivo, salvo il recupero del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992
In forza di tale previsione la cartellonistica deve essere autorizzata o meno allorché si trovi lungo il tracciato stradale oppure in vista di questo: dato per scontato che l’insegna n. 3 non si trova lungo la strada, essa non si può considerare nemmeno in vista del percorso carrabile, poiché è di fatto ostruita, in entrambi i sensi di marcia, da ampio filare di alberi posto lungo il tratto interessato della SS 393 (Corso Savona) e che per la barriera vegetativa esistente che preclude la visuale del mezzo pubblicitario, l’insegna 3 non sarebbe comunque visibile dall’asse stradale se non da una distanza di 200 metri.
L’obbligo di autorizzazione opera per i mezzi pubblicitari collocati lungo la strada o visibili da essa. Se la vegetazione impedisce in concreto la visuale dalla strada, il mezzo non può essere assoggettato al diniego per la sua collocazione lungo o in vista del tracciato.
art. 47 d.P.R. 495/1992
Appaiono infatti rilevanti le difese dell’Anas, secondo cui l’impianto in contestazione si trova sul retro del medesimo fabbricato per il quale è stata autorizzata l’insegna corrispondente alla facciata d’ingresso nell’immobile in cui svolge attività: perciò insegna non ha lo scopo concreto di identificare l’accesso all’attività, ma ha finalità fondamentalmente pubblicitaria; solo le insegne di esercizio può essere autorizzata con le deroghe prima riportate e ciò ai sensi dell’art. 47 del regolamento al codice della strada.
La deroga dimensionale prevista per le insegne di esercizio non si estende a un impianto collocato sul retro dell’edificio che, in concreto, non identifica l’accesso all’attività e ha funzione fondamentalmente pubblicitaria.
Massime di principio
- L’obbligo di autorizzazione previsto per i mezzi pubblicitari stradali presuppone che il mezzo sia collocato lungo la strada o sia concretamente visibile da essa; l’effettiva schermatura da parte di filari alberati può escludere che l’impianto sia in vista della strada.
- La deroga ai limiti dimensionali prevista per le insegne di esercizio non si applica a un impianto che, per collocazione e funzione concreta, non identifica l’accesso all’attività e svolge invece una finalità fondamentalmente pubblicitaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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