Cassazione Penale, Ordinanza n. 25405/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna per una contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Con un unico motivo ha dedotto la carenza di motivazione, anche quanto all'elemento psicologico, sostenendo che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le censure già svolte nell'atto di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse interamente versata in fatto e, comunque, generica, perché si limitava a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti alla motivazione dei giudici di merito, i quali avevano invece risposto puntualmente a tutte le censure e avevano fondato la decisione su risultanze probatorie corrette in diritto.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 110 del 1975
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne offre una ricostruzione sostanziale, ma la indica quale titolo della contravvenzione oggetto del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irrituale proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva in una mera rilettura del fatto o in una diversa valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già fornito risposta puntuale alle doglianze difensive.
- La denuncia di carenza di motivazione non è ammissibile se è formulata in modo generico e non si confronta specificamente con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata.
- In cassazione non può essere richiesto un nuovo apprezzamento del merito, riservato al giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua, aderente alle risultanze probatorie e corretta in diritto.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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