Cassazione Penale, Ordinanza n. 12431/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto di applicazione del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorso denunciava un preteso travisamento della prova, sostenendo che esso si traducesse in assoluta carenza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte rileva però che, trattandosi di ricorso ammesso solo per violazione di legge, la censura formulata riguarda in realtà un vizio di motivazione non deducibile in tale sede, e non ricorre un caso di motivazione apparente o inesistente idoneo a ricondurre il vizio alla violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, poiché la doglianza sul travisamento della prova, nella concreta formulazione, si risolveva in una censura di motivazione non deducibile nel ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis L. n. 354 del 1975
È il regime detentivo speciale oggetto del reclamo e del successivo controllo di legittimità.
art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975
Contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che decide sul reclamo del detenuto è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge.
Massime di principio
- Quando la legge limita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge, non è deducibile un vizio di motivazione come tale.
- La denuncia di travisamento della prova resta estranea al sindacato di legittimità se il ricorso non rientra tra i casi in cui la Cassazione può esaminare anche la motivazione, salvo che il travisamento sia così radicale da tradursi in motivazione apparente o inesistente.
- Se l'ordinanza impugnata presenta una motivazione ampia e congrua, una censura formalmente qualificata come travisamento della prova ma sostanzialmente diretta contro la motivazione è inammissibile.
- Nel procedimento relativo al reclamo contro il regime detentivo speciale ex art. 41-bis, il ricorso per cassazione è soggetto a un controllo particolarmente ristretto, limitato alla violazione di legge.
Come è indicizzato
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