Cassazione Civile, Ordinanza n. 24580/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per il periodo d'imposta 2011, con recupero di maggiori ricavi ai fini IRES e IVA per complessivi euro 63.514, di cui euro 50.514 determinati mediante studi di settore ed euro 13.000 relativi a una indebita variazione in diminuzione indicata in dichiarazione. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che l'accertamento fondato sugli studi di settore non bastasse da solo a provare l'evasione e richiedesse ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato il motivo di appello relativo al difetto di motivazione della sentenza di primo grado sulla ripresa a tassazione della variazione in diminuzione di euro 13.000; 2) violazione delle norme sugli studi di settore e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, dopo il contraddittorio con la contribuente e in mancanza di elementi idonei a superare la presunzione, l'Ufficio non fosse tenuto a fornire un ulteriore onere probatorio e che l'adeguamento al ricavo minimo non impedisse la ripresa a tassazione della differenza rispetto al ricavo puntuale risultante dallo studio.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato che la controversia era stata regolarmente definita ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130 del 2022. La presenza della domanda di definizione agevolata e della ricevuta di pagamento, unitamente all'inclusione dell'atto impositivo nell'elenco trasmesso dall'Agenzia e all'assenza di diniego, ha portato a dichiarare l'estinzione del processo. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina richiamata dalla legge sulla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma non esaminato nel merito per l'intervenuta estinzione del processo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indicato come norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso per cassazione
art. 62-bis del d.l. n. 331 del 1993
richiamato come base normativa dell'accertamento mediante studi di settore
art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma posta a fondamento dell'accertamento induttivo sui redditi
art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base dell'accertamento IVA
art. 2697 c.c.
invocato dall'Agenzia per sostenere che l'onere di allegare elementi contrari alla presunzione gravasse sul contribuente
art. 5 della L. n. 130 del 2022
comma 7; commi 11 e 12; ultimo periodo del comma 5
la Corte afferma che, in presenza di domanda tempestiva e pagamento dovuto, o della sola domanda se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona; in mancanza di istanza di trattazione il processo è dichiarato estinto; l'eventuale diniego è impugnabile in cassazione; le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate
art. 40, comma 4 del d.l. n. 13 del 2013
richiamato come fonte dell'elenco trasmesso dall'Agenzia e come elemento documentale della regolare definizione della controversia
Massime di principio
- Quando la controversia rientra tra quelle definibili ai sensi della disciplina speciale sulla definizione agevolata e risulta tempestivamente presentata la domanda con il pagamento dovuto, il giudizio di legittimità si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
- L'inclusione dell'atto impositivo nell'elenco trasmesso dall'Amministrazione e l'assenza di diniego nei termini previsti costituiscono elementi idonei a documentare la regolare perfezione della definizione agevolata.
- Nel giudizio definito per effetto di normativa sopravvenuta di condono/definizione, le questioni di merito e di rito dedotte con il ricorso non vengono esaminate dalla Corte.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale della legge applicabile e restano a carico della parte che le ha anticipate.
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