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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25991/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione (riqualificata ex art. 648, comma 2, c.p.) articolando quattro motivi: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 2, c.p., per non considerare le circostanze attenuanti a effetto speciale ai fini della prescrizione (violazione artt. 3 e 27 Cost.); (2) insufficiente e illogica motivazione circa l'elemento soggettivo del reato (dolo), deducendo l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi e sottolineando che la vendita online e la successiva rivendita con inserimento di SIM non dimostravano la consapevolezza dell'origine illecita; (3) mancata riqualificazione, anche eventualmente, nella contravvenzione colposa di cui all'art. 712 c.p.; (4) errata e contraddittoria esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nonostante esiguità del danno, modalità della condotta e assenza di abitualità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili e manifestamente infondati i primi tre motivi (1: questione costituzionale ritenuta manifestamente infondata sulla base di precedente giurisprudenza; 2: motivazione del merito adeguata a trovare il dolo, sulla base di elementi quali genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni della ricorrente e riscontri sul traffico telefonico; 3: la ricostruzione del dolo esclude la contravvenzione colposa). Ha invece accolto il quarto motivo: la Corte territoriale ha usato un parametro estraneo (il maggior aggravio delle attività di rintraccio dovuto a presunta manomissione dell'IMEI) per escludere la tenuità ex art. 131-bis, mentre la normativa richiede di valutare modalità della condotta, esiguità del danno e intensità del dolo ai sensi dell'art. 133 c.p. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e la causa è rinviata per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria; il resto del ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 2, cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; la fattispecie è stata quella contestata alla ricorrente e debitamente valutata dal giudice del merito con riferimento al dolo specifico (consapevolezza della provenienza illecita).

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Regola il termine di prescrizione; la ricorrente denunciava l'omesso conteggio delle attenuanti ai fini della prescrizione ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando la discrezionalità legislativa già confermata dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale (pari tutela), ma la Corte ha ritenuto la questione infondata.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella prospettata questione costituzionale collegata all'art. 157 c.p.; la Cassazione ha ritenuto la questione non fondata.

  • art. 712 cod. pen.

    Norma della contravvenzione per ricettazione lieve o colposa; la Corte ha ritenuto che la sussistenza del dolo accertata esclude la riqualificazione in colpa.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha accertato che la motivazione della Corte d'Appello è stata errata nell'escludere la tenuità valorizzando l'aggravio delle attività di rintraccio, elemento ritenuto estraneo ai parametri richiesti dalla norma.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (natura, specie, mezzi, tempo, luogo, modalità dell'azione, gravità del danno/pericolo, intensità del dolo o grado di colpa); richiamato dalla Cassazione come il parametro pertinente per valutare la particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, Sent. n. 9539 del 13/02/2008, Mirea)

    Precedente richiamato per affermare che la mancata considerazione delle attenuanti ai fini della prescrizione (art. 157, comma 2) è una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole.

Massime di principio

  • La questione costituzionale che pretende di far valere le attenuanti ai fini del calcolo della prescrizione ex art. 157 c.p. è generalmente considerata manifestamente infondata: la scelta normativa è ritenuta discrezionale e insindacabile ove non irragionevole.
  • In procedimenti per ricettazione il dolo (consapevolezza della provenienza illecita) può essere accertato anche su base indiziaria: elementi quali dichiarazioni generiche o contraddittorie dell'imputato, mendacio comprovato da riscontri tecnici (es. traffico telefonico) e impossibilità di indicare il presunto venditore sono valutati come indici rilevanti.
  • La mera condotta di acquisto online, la successiva rivendita del bene o l'inserimento di una SIM non escludono automaticamente il dolo: tali circostanze devono essere valutate nel complesso con altri indizi e con la loro coerenza e gravità.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) sono pertinenti soltanto le modalità della condotta, l'esiguità del danno/pericolo e l'intensità del dolo o grado di colpa, valutati secondo i criteri dell'art. 133. Fattori estranei (es. maggior aggravio delle attività investigative o di rintraccio non ricollegabili alla gravità patrimoniale del fatto) non costituiscono parametri legittimi per escludere la tenuità.
  • Se il giudice del merito utilizza parametri non previsti dalla legge per escludere una causa di non punibilità, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel punto e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
  • Quando si contestano valutazioni di fatto basate su indizi, la via della cassazione è difficile se la motivazione del merito appare coerente e logica; tuttavia errori di diritto nella valutazione dei criteri normativi (es. art. 131-bis/art.133) sono rimediabili mediante annullamento parziale e rinvio.

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