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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43931/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva rigettato l'istanza di revisione proposta in suo favore. In sostanza si contestava che: non sussistesse il reato di usura, fatto storico su cui si era fondata la precedente condanna; mancasse l'elemento psicologico del dolo di estorsione, poiché Valerio avrebbe agito solo ad adiuvandum Vetrano il quale era stato ritenuto non colpevole di estorsione; non sussistesse l'ingiusto profitto nella ricezione di alcune rate accertate non usurarie; la condotta doveva essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, in assenza di querela, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 529 cod.proc.pen. per non doversi procedere. Si deduceva altresì una inconciliabilità tra fatti posti a fondamento della condanna e la successiva assoluzione di altri coindagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione del difensore: la procura speciale conferita era stata rilasciata per proporre l'istanza di revisione dinanzi alla Corte di appello e non conteneva alcuna espressa estensione per proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto. La Corte ha richiamato la regola secondo cui la procura speciale, se non contiene diversa volontà, si presume conferita solo per il grado per il quale è redatta; pertanto non poteva valere per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Rinvio alla normativa sulla revisione e alla necessità della procura speciale per le istanze di revisione; la Corte interpreta che la norma richiami le prescrizioni previste per la revisione, compresa la legittimazione del difensore mediante procura speciale.

  • art. 640 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento normativo collegato alla revisione; la Corte sottolinea che le regole sulla legittimazione previste per la revisione (art. 640) sono applicabili quando si impugna il provvedimento che respinge l'istanza di revisione.

  • art. 633 cod. proc. pen.

    Ripresa dalla Corte per chiarire che la richiesta di revisione deve essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, quindi richiedendo apposita procura per atti di revisione.

  • art. 100 comma 3 cod. proc. pen.

    la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa

    La Corte applica questo principio per affermare che una procura speciale rilasciata per un'istanza in un dato grado non vale automaticamente per i gradi successivi, salvo espressa estensione.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la procura speciale deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita; una procura per la rescissione del giudicato non può essere considerata valida anche per l'impugnazione dell'ordinanza che l'ha decisa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente alle spese del procedimento e, avendo ravvisato profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata (Euro 3.000,00).

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione avverso il rigetto di un'istanza di revisione occorre che il difensore sia munito di procura speciale espressamente estesa anche al grado della Cassazione; una procura limitata al grado per la proposizione dell'istanza non è sufficiente.
  • La procura speciale, se non contiene espressa volontà contraria, si presume conferita solo per il grado indicato: pertanto bisogna sempre verificare/precisare l'oggetto e i gradi per cui la procura è rilasciata.
  • La carenza di procura speciale è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione e può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa.
  • Nelle impugnazioni fondate su presunte incongruenze tra giudicati è necessario curare non solo il merito ma anche tutti i requisiti formali di legittimazione e rappresentanza, altrimenti il giudice di legittimità può non entrare nel merito per ragioni procedurali.
  • È opportuno allegare sempre la procura speciale specifica per il ricorso di cassazione (o una procura che esprima chiaramente l'estensione ai gradi successivi) quando si impugna un provvedimento emesso in sede di revisione o rescissione del giudicato.

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