Sentenza n. 331/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della determina dirigenziale n. 649 del 17 settembre 2025 con cui la -OMISSIS- ha revocato il finanziamento concesso al -OMISSIS- con provvedimento prot. n. 323 del 24 aprile 2024, per l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione della banchina nel porticciolo dei pescatori di -OMISSIS-”; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; nonché per il risarcimento del danno conseguente alla revoca del finanziamento pubblico, anzitutto in forma specifica, con il ripristino dello stesso e, in via gradata, per equivalente, con il ristoro dei danni patiti e patendi, a determinarsi anche in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca di un finanziamento di 145.000 euro per lavori di riqualificazione di una banchina portuale, motivata dall'esecuzione sine titulo su area demaniale e dalla difformità dell'intervento rispetto al progetto finanziato
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente locale beneficiario ha impugnato la determina dirigenziale con cui l'amministrazione concedente ha revocato il finanziamento, chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno, in forma specifica mediante ripristino del contributo e, in subordine, per equivalente. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 21-nonies della l. n. 241/1990, dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento e leale cooperazione. In particolare, ha sostenuto che l'assenza dell'autorizzazione demaniale fosse dipesa dalla carenza di personale e dalla concomitanza di scadenze relative a progetti finanziati dal PNRR, e che le difformità dal progetto esecutivo fossero comunque correggibili. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione, previamente sottoposto al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. La revoca, pur formalmente qualificata come tale, era fondata sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi e alle condizioni cui era subordinata l'erogazione del contributo: l'intervento era stato realizzato in modo difforme dal progetto finanziato e senza titolo su area demaniale. La controversia riguardava quindi la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e la verifica dell'adempimento delle obbligazioni assunte, nella quale il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo. La giurisdizione amministrativa sarebbe sussistita, invece, per controversie relative alla fase procedimentale anteriore all'attribuzione del beneficio oppure per l'annullamento o la revoca successivi fondati su vizi di legittimità o su un originario contrasto con il pubblico interesse, e non su inadempienze del beneficiario. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, Avviso Pubblico del 19 ottobre 2023
Il contributo concesso sarà revocato qualora: l’intervento sia stato realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto; in sede di accertamenti e verifiche, vengano riscontrate irregolarità o assenza di requisiti
La clausola dell'avviso collegava la revoca del contributo alla realizzazione difforme dell'intervento e alla riscontrata irregolarità o assenza dei requisiti.
art. 3 l. n. 241/1990
La norma è stata invocata dalla ricorrente per contestare la motivazione del provvedimento, ma il TAR non ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla revoca del finanziamento, ma il TAR non ha esaminato la censura nel merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha previamente sottoposto alle parti la questione del possibile difetto di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita immediatamente nel merito, in camera di consiglio, mediante sentenza semplificata.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario indicato nella sentenza.
Massime di principio
- Le controversie concernenti l'erogazione, la ripetizione o la revoca di un contributo pubblico, quando il provvedimento sia fondato sull'inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite per l'erogazione o sullo sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'atto è formalmente denominato revoca, decadenza o risoluzione.
- Quando la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l'adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, quest'ultimo è titolare di un diritto soggettivo perfetto; la qualificazione formale dell'atto adottato dall'amministrazione non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione.
- La giurisdizione amministrativa sussiste per le controversie relative alla fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale di attribuzione del beneficio, nonché per l'annullamento o la revoca successivi fondati su vizi di legittimità o su un originario contrasto con il pubblico interesse, ma non quando la causa del ritiro sia l'inadempimento del beneficiario.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e consentire la riassunzione del giudizio nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, c.p.a.
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