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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13825/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Comune aveva notificato alla società avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI relativa agli anni 2007, 2008 e 2009, con riguardo a un impianto di depurazione di proprietà della società, situato su terreno comunale. La contribuente aveva contestato gli avvisi invocando in via principale l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992 e, in subordine, l’erroneità della categoria catastale dichiarata, D1 anziché E3. La CTR del Veneto, con sentenza n. 103/22/13 depositata il 22 novembre 2013, aveva accolto il ricorso della contribuente, dopo aver dichiarato inammissibili gli appelli riuniti per difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia del Territorio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formulati come violazioni processuali: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR, dopo l’accoglimento della domanda principale di esenzione, avrebbe esaminato anche la domanda subordinata sulla categoria catastale, eccedendo i limiti della domanda; 2) violazione delle norme sul procedimento di revisione dell’accatastamento e degli artt. 19, comma 2, lett. f), e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la categoria catastale proposta era divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva e che gli avvisi ICI e la rendita o categoria catastale non potevano essere impugnati congiuntamente. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha rilevato che la CTR aveva preliminarmente dichiarato inammissibili gli appelli e che, con tale statuizione, si era spogliata della potestas iudicandi sul merito; le successive considerazioni sul diritto all’esenzione ICI e sugli altri profili erano quindi argomentazioni svolte ad abundantiam, prive di autonoma portata decisoria. Non essendo stata specificamente impugnata dall’Agenzia la statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello, le censure rivolte alle argomentazioni di merito erano inammissibili per difetto di interesse. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge. La Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2012, poiché la ricorrente soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la contribuente chiesto solo in subordine all’accoglimento della domanda afferente l’inclusione del depuratore di cui è giudizio nell’esenzione di imposta del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. a), la variazione della categoria catastale attribuita a tale bene a seguito di procedura DOCFA; pertanto, la CTR, dopo aver accolto la domanda principale, sarebbe andata ultra petita nell’affrontare quella subordinata con la quale la contribuente chiedeva che venisse corretta la categoria castale dichiarata in E3 anzichè D1 come indicata.

    La norma è stata invocata dall’Agenzia per censurare l’esame della domanda subordinata nonostante l’accoglimento di quella principale. La Corte non ha deciso nel merito la censura, dichiarandola inammissibile perché rivolta contro considerazioni di merito prive di autonoma portata decisoria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In assenza di ogni specifica impugnazione da parte della ricorrente avverso la parte della sentenza che ha affermato l’inammissibilità dell’appello da questa proposto, le censure riferite alle motivazioni di merito contenute nella medesima sentenza devono, pertanto, dichiararsi inammissibili.

    Le censure di nullità processuale rivolte alle motivazioni di merito non sono esaminabili se non è stata impugnata la statuizione pregiudiziale che ha definito il giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 75, e 56 e del D.P.R. n. 701 del 1994, art. 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), comma 2, e art. 21.

    La disposizione individua il vizio processuale dedotto in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo senza esaminare nel merito le questioni catastali e tributarie prospettate.

  • art. 24 Cost.

    Le successive valutazioni di merito svolte restano irrimediabilmente fuori, appunto, dalla decisione, non tanto perchè esse non trovano sbocco nel dispositivo (che potrebbe, al limite, considerarsi integrabile con la motivazione), e non solo perchè formulate in via ipotetica e in modo per lo più sommario e approssimativo (per cui, nel dubbio se con tali argomentazioni il giudice esprima una mera opinione ovvero una decisione che esamini tutti gli aspetti della controversia, il considerarle come espressione della funzione giurisdizionale potrebbe comportare un vulnus al principio fondamentale dell’art. 24 Cost.), quanto soprattutto per l’assorbente ed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa.

    La Corte richiama la garanzia dell’art. 24 Cost. nel spiegare perché valutazioni di merito formulate dopo una pronuncia pregiudiziale che esaurisce il potere decisorio non possono essere trattate come statuizioni giurisdizionali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2012

    Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

    La Corte esclude l’applicazione della disposizione sul contributo unificato aggiuntivo quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando il giudice pronuncia una statuizione pregiudiziale di inammissibilità che definisce il giudizio e lo priva del potere di decidere il merito, le successive argomentazioni sul merito inserite nella motivazione sono svolte ad abundantiam e non costituiscono autonome statuizioni giurisdizionali.
  • La parte soccombente non ha onere né interesse a impugnare le sole argomentazioni di merito svolte ad abundantiam dopo una pronuncia pregiudiziale; può invece impugnare la statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione diretta esclusivamente a ottenere il sindacato sulle argomentazioni di merito.
  • Se la parte non impugna specificamente la statuizione pregiudiziale che ha definito il giudizio, sono inammissibili le censure rivolte alle successive motivazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

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