Cassazione Civile, Ordinanza n. 04540/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte venditrice)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 1991 qualificata come preliminare di compravendita di alcuni immobili con relativi box e posto auto, per un prezzo in lire 225 milioni, rispetto alla quale la promissaria acquirente affermava di aver versato acconti. Secondo la sua ricostruzione, il contratto non sarebbe stato sottoscritto dalla persona indicata come legale rappresentante della società promittente venditrice, ma dal fratello gemello, e tale circostanza sarebbe stata già emersa in altro giudizio. Sulla base di ciò venivano proposte, in via principale, domanda ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo dei beni, e in via subordinata domande di responsabilità aquiliana, risarcimento in forma specifica o per equivalente, risoluzione del preliminare e restituzione degli acconti. In appello la domanda era stata respinta perché non risultava provata la sottoscrizione del preliminare da parte del convenuto e, quindi, la sua legittimazione passiva come soggetto obbligato al trasferimento. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., contestando il rilievo del difetto di legittimazione passiva e sostenendo che la firma del convenuto in luogo del fratello fosse coperta da giudicato; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente collegato la prova della responsabilità alla produzione dell'originale della scrittura privata e alla perizia grafologica; 3) omesso esame di fatti decisivi, invocando circostanze quali la sottoscrizione del preliminare, altri giudizi tra le parti, i versamenti di acconti, la successiva vendita degli stessi immobili e una denuncia per truffa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti escluso non tanto in astratto la legittimazione passiva, quanto la prova che il convenuto avesse sottoscritto il preliminare e quindi fosse obbligato al trasferimento ex art. 2932 c.c.; inoltre il dedotto giudicato esterno non era adeguatamente documentato nel giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché non investivano la reale ratio decidendi e, quanto al vizio motivazionale, non rispettavano i limiti del sindacato in cassazione, specie in presenza di doppia conforme: la censura tendeva infatti a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto sulla riferibilità del contratto al convenuto e sulla mancanza di prova della sua responsabilità. La Corte ha inoltre applicato l'art. 96 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite, condannando la ricorrente al pagamento di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende; ha anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell'intimato, rimasto contumace in cassazione.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
l'esecuzione in forma specifica presuppone che l'obbligo di trasferire il bene sia riferibile al soggetto evocato in giudizio e che il contratto sia a lui imputabile sulla base della prova raccolta.
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare il rilievo del difetto di legittimazione passiva, ma non ritenuto violato dalla Corte.
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso che la decisione avesse alterato il thema decidendum.
art. 2697 c.c.
la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a rimettere in discussione la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
i motivi sono stati esaminati entro i limiti dei vizi denunciabili in cassazione, ma quelli formulati non incidevano sulla ratio decidendi o, quanto al n. 5, erano preclusi dalla doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 380-bis c.p.c.
terzo comma; art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato deciso secondo il rito camerale accelerato introdotto dalla riforma, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste.
art. 96 c.p.c.
la Corte ha applicato la condanna aggravata e quella alla somma in favore della cassa delle ammende anche in assenza di difese dell'intimato, valorizzando la funzione deterrente e sanzionatoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si limita a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa qualificazione della questione, essa è inammissibile o infondata.
- La domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. presuppone la prova dell'imputabilità del preliminare al soggetto convenuto come obbligato al trasferimento; se non è dimostrata la sottoscrizione o la riferibilità del contratto, la domanda non può essere accolta.
- L'eccezione di giudicato esterno può essere rilevata d'ufficio, ma deve risultare da atti o documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito o prodotti nei limiti consentiti nel giudizio di legittimità.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si denunci un errore nell'attribuzione dell'onere della prova, non quando si contesti, in realtà, l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
- La condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. può essere pronunciata anche se il resistente non si è difeso, avendo la sanzione anche funzione deterrente rispetto a ricorsi meramente defatigatori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04421/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04437/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04439/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04445/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04460/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →