Cassazione Penale, Ordinanza n. 10923/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado pronunciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 131-bis c.p. in relazione alla guida in stato di ebbrezza. La difesa ha dedotto vizio di motivazione e inosservanza della legge penale, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato le prove circostanziali e avrebbe travisato la prova documentale della Polizia Municipale di Bari, dalla quale sarebbe emerso che una determinata persona era passeggera dell'altra autovettura coinvolta nel sinistro e non di quella condotta dall'imputato. Si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una mera contestazione della valutazione delle prove, senza dimostrare un travisamento decisivo idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio della sentenza impugnata. Ha osservato che la motivazione della Corte d'appello era lineare e coerente, fondata su un tasso alcolemico accertato pari a 2,34 g/l, sull'avvenuto incidente stradale in orario notturno e sulla circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
È richiamato come base della precedente assoluzione di primo grado per particolare tenuità del fatto, poi riformata in appello.
art. 186, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 285/1992
Individua il reato di guida in stato di ebbrezza contestato all'imputato, nella fascia più grave per il tasso alcolemico accertato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui tale assenza non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se l'errore o l'omissione riguardano un elemento decisivo, tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendere intrinsecamente illogica la motivazione.
- Chi deduce travisamento della prova deve indicare specificamente l'atto processuale, il dato fattuale incompatibile con la sentenza, la sua verità e la ragione per cui esso incide in modo radicale sulla tenuta logica della decisione impugnata.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che si limiti a contestare la diversa valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito, se non è dimostrata la decisività dell'asserito errore.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, la conferma della responsabilità può fondarsi su un quadro probatorio che valorizzi il tasso alcolemico accertato, la causazione di un incidente stradale e ulteriori elementi fattuali sintomatici della gravità del fatto; elementi privi di decisività non scalfiscono la motivazione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10819/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10858/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10859/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10860/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10862/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10863/2026 del 23/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →