Sentenza n. 2006/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 179/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, pubblicata il 04.07.2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «1. dichiara il diritto all’accredito sulla carta di cui all’art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo di: • € 500,00 per Muratore Marta; oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; (…)».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500,00 sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 179/2024 del Tribunale di Como, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'accredito sulla carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 dell'importo di euro 500,00, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 luglio 2024 e il giudicato risultava attestato dalla cancelleria il 23 giugno 2025. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di accredito del beneficio economico relativo all'anno scolastico 2021/2022. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare o documentare l'integrale esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa della ricorrente era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva dimostrato l'avvenuta esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza l'importo di euro 500,00, detratti eventuali pagamenti effettuati medio tempore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini della procedibilità del ricorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale il giudicato da eseguire aveva disposto l'accredito dell'importo riconosciuto.
art. 2233, comma 2, c.c.
È richiamato quale criterio di adeguatezza nella liquidazione delle spese legali, tenendo conto della limitata attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è procedibile l'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- La formazione del giudicato e la documentazione del contenuto della condanna consentono al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione quando l'amministrazione non dimostri di avere integralmente adempiuto, anche se si è costituita in giudizio.
- In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore persistente inerzia dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando le funzioni commissariali rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di allegazioni o documenti sull'avvenuta esecuzione del giudicato, non supera la prova dell'adempimento e giustifica l'accertamento dell'inottemperanza.
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