Cassazione Civile, Ordinanza n. 08984/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, esercente attività di lavori generali di costruzione di edifici, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno 2009 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione IVA indetraibile su due note di credito, costi ritenuti indeducibili ai fini IRES e IRAP e maggiori ricavi non dichiarati per la vendita sottocosto di una villetta. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, mentre la CTR, accogliendo l'appello incidentale dell'Ufficio e rigettando quello principale della contribuente, aveva confermato la ripresa fiscale. In Cassazione la società ha dedotto due violazioni di legge: con il primo motivo ha sostenuto che la nota di credito emessa nel 2009 per stornare una fattura di acconto del 2007 era legittima ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 633/1972 perché l'IVA era stata versata su un corrispettivo mai definitivamente conseguito e lo storno serviva a emettere la fattura a saldo conforme al rogito e all'accollo del mutuo; con il secondo motivo ha contestato l'applicazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, affermando che per un'impresa di costruzioni i costi di ultimazione di locali commerciali già realizzati e venduti erano deducibili per competenza e per correlazione con il ricavo, senza che fosse necessario provarne la deducibilità solo nell'anno di sostenimento e la loro inerenza in relazione al fatto che il bene fosse già stato venduto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che per fruire della variazione in diminuzione dell'IVA è onere del contribuente dimostrare la ricorrenza dei presupposti dell'art. 26 d.P.R. 633/1972 e che, nel caso concreto, la CTR aveva correttamente escluso la legittimità della nota di credito per tardività e per mancata prova di un evento successivo idoneo a giustificare lo storno, trattandosi piuttosto di una mera rettifica contabile. Sul secondo ha ribadito che, in tema di reddito d'impresa, i costi negativi sono deducibili nell'esercizio di competenza solo se certi e oggettivamente determinabili, con onere probatorio a carico del contribuente, e che essi devono inoltre essere inerenti all'attività di impresa; pertanto, era corretta la decisione della CTR che aveva reputato indeducibili i costi di ultimazione dei locali perché non adeguatamente documentati e riferiti a beni già venduti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 633/1972
La variazione in diminuzione dell'IVA è ammessa solo al ricorrere degli eventi tipizzati dalla norma o di inesattezze della fatturazione, con limite temporale di un anno quando la variazione dipenda da sopravvenuto accordo tra le parti; l'onere di provare i presupposti grava sempre sul contribuente.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
Ricavi, costi e altri oneri concorrono al reddito nell'esercizio di competenza se l'esistenza o l'ammontare sono oggettivamente determinabili; per i componenti negativi l'onere della prova incombe al contribuente e i costi devono essere inerenti all'attività d'impresa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per accedere alla variazione in diminuzione dell'IVA ex art. 26 d.P.R. 633/1972 non basta una rettifica contabile o la volontà delle parti: occorre dimostrare uno degli eventi legalmente previsti e la specifica riferibilità della nota di variazione alla fattura originaria.
- Quando la variazione in diminuzione derivi da un sopravvenuto accordo tra le parti, l'operazione resta soggetta al limite temporale annuale previsto dalla norma; in assenza di elementi idonei a ricondurre la variazione a una delle ipotesi tipiche, la nota successiva non può eludere quel termine.
- In tema di reddito d'impresa, i costi sono deducibili nell'esercizio di competenza solo se la loro esistenza e il loro ammontare sono oggettivamente determinabili; per i componenti negativi la prova della deducibilità grava sul contribuente.
- La deducibilità dei costi richiede anche l'inerenza all'attività imprenditoriale, da provare e documentare in modo concreto; non è sufficiente invocare la correlazione astratta con il ricavo o la mera utilità economica dell'esborso.
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