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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32472/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impatto avverso l'ordinanza del G.I.P. che convalidava il decreto del Questore (16/12/2022) che vietava l'accesso ai luoghi di manifestazioni sportive con previsione di obbligo di presentazione. Il ricorso deduce tre motivi: (1) omessa motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza che giustificano la misura; (2) violazione e falsa applicazione della legge 13/12/1989 n. 401, art. 6, comma 3 e dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per eccessiva compressione del tempo per la difesa in relazione alla notifica avvenuta il 21/12/2022 ore 10:00 e alla convalida del 23/12/2022 senza indicazione dell'orario; (3) violazione dell'art. 6 comma 2-bis della legge 401/1989 per mancata indicazione nel provvedimento del Questore della facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, con conseguente violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il terzo motivo fondato e assorbente. Ha rilevato che il provvedimento del Questore del 16/12/2022 era privo dell'avviso sulla facoltà di presentare memorie al giudice della convalida, vizio che determina nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p., come consolidata giurisprudenza della Corte. Non risultando dagli atti che il ricorrente avesse effettivamente presentato memorie, la lesione del diritto di difesa comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3

    La previsione relativa alla notifica del provvedimento del Questore e al diritto di difesa è stata rimessa in rilievo: la sua applicazione deve garantire che l'interessato sia avvisato della possibilità di presentare memorie al G.I.P.; la mancanza di tale avviso integra vizio formale incidente sulla validità della convalida.

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2-bis

    Introdotto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n.144/1997) per prevedere espressamente l'avviso nel provvedimento questorile circa la facoltà di presentare memorie; la sua omissione costituisce causa di nullità del provvedimento di convalida.

  • Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Previene la nullità quando manca un avviso formale essenziale previsto dalla legge; la Corte ha ritenuto che l'omissione dell'avviso di presentare memorie integri tale nullità di ordine generale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva l'obbligo dell'avviso al momento della notifica del provvedimento del Questore, portando poi all'introduzione del comma 2-bis con il D.L. 336/2001 conv. in L. 377/2001.

  • D.L. 20 agosto 2001, n. 336 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001, n. 377)

    Ha introdotto il comma 2-bis all'art. 6 della legge 401/1989 per garantire il contraddittorio cartolare nella fase di convalida dei provvedimenti questorili.

Massime di principio

  • La mancata indicazione, nel provvedimento questorile, dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie al G.I.P. è vizio formale grave che può determinare la nullità del provvedimento di convalida e l'annullamento senza rinvio.
  • Nella fase di convalida del provvedimento del Questore deve instaurarsi un contraddittorio, anche solo cartolare: l'interessato deve poter esaminare la documentazione e presentare memorie o deduzioni.
  • Se non risulta che l'interessato abbia esercitato il diritto di difesa (presentando memorie), la violazione dell'obbligo di avviso comporta conseguenze definitive sull'efficacia della misura (es. inefficacia dell'obbligo di presentazione).
  • Problemi relativi alla compressione dei termini (notifica e successiva convalida ravvicinata) possono essere rilevanti, ma la Corte tende ad assorbire tali profili se sussiste il vizio formale dell'omessa indicazione della facoltà di presentare memorie.
  • Per evitare annullamenti, gli atti del Questore devono contenere espressamente l'avviso previsto dall'art. 6 (comma 2-bis) della legge 401/1989 e gli organi notificanti devono curare l'indicazione dei tempi di notifica; il difensore dovrebbe sempre verificare la presenza di tale avviso e, in caso di omissione, proporre ricorso tempestivo.

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