Sentenza n. 1306/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1504/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1504/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, producendo l'attestazione di passaggio in giudicato del 24 giugno 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. È stato quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Bologna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza dei ricorrenti entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, una misura sostitutiva mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e rimasta ineseguita dopo la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice amministrativo accoglie l'azione di ottemperanza e ordina all'amministrazione di conformarsi puntualmente alle statuizioni giudiziali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può essere rivolto sia all'amministrazione obbligata sia all'organo dirigenziale competente a compiere gli adempimenti necessari; l'esecuzione deve tener conto degli importi eventualmente già corrisposti.
Come è indicizzato
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