Cassazione Penale, Sentenza n. 2020/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania (riesame) che aveva riformato l'ordinanza del G.I.P. sostituendo la custodia in carcere con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di usura aggravata. Il ricorrente deduce un unico motivo: vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dello "stato di bisogno", sostenendo l'insussistenza di tale aggravante
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e carenza d'interesse. Ha ritenuto che il ricorrente non ha indicato in modo specifico gli elementi a sostegno del motivo né ha spiegato quale incidenza avrebbe l'esclusione dell'aggravante sul "an" o sul "quomodo" della misura cautelare (cioè sulla sussistenza o modalità della misura). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
prescrive i requisiti di specificità del motivo nei ricorsi per cassazione
La Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso ritenendolo aspecifico: il ricorrente non ha indicato i punti determinati della decisione né gli elementi fattuali e giuridici alla base delle lagnanze
art. 616 cod. proc. pen.
disciplinante la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa
La Corte ha usato questa norma per condannare il ricorrente alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 17366 del 21/12/2022 (dep. 2023), Rena
citata come principio di riferimento
Richiamata per il principio secondo cui l'interesse concreto e attuale dell'indagato al riesame o al ricorso per cassazione esiste solo se l'esclusione di un'aggravante o una diversa qualificazione giuridica del fatto incide sull'"an" o sul "quomodo" della misura cautelare; in assenza di tale incidenza l'impugnazione è priva di interesse
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare deve essere specifico: bisogna indicare i punti determinati della decisione impugnata e gli elementi fattuali e giuridici alla base delle censure, altrimenti è inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- La mera contestazione di un'aggravante (es. stato di bisogno) è insufficiente se non si dimostra come l'esclusione di tale aggravante incida sulla sussistenza o sulla tipologia della misura cautelare (sull'"an" o sul "quomodo"). Se non c'è tale incidenza, manca l'interesse ad impugnare
- In sede cautelare occorre sempre collegare la censura alla effettiva ricaduta sulle esigenze cautelari: bisogna spiegare se e perché l'accoglimento del motivo comporterebbe la revoca o l'attenuazione della misura o la diversa modalità di esecuzione
- La formulazione approssimativa o incompleta del motivo può non solo determinare l'inammissibilità del ricorso ma anche l'addebito di spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione
- Prima di proporre ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari conviene valutare e documentare l'effettiva incidenza della censura sui presupposti della misura cautelare e, se possibile, prospettare rimedi alternativi o argomentazioni tecniche precise per evitare l'inammissibilità
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