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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38213/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 5/6/2025 che aveva sospeso l'esecuzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 11/4/2025 nei confronti di XXXXX, motivando la sospensione con l'opportunità di non interrompere il programma terapeutico del condannato. Ha articolato due motivi: (i) erronea applicazione degli artt. 624, 648 e 650 c.p.p., sostenendo che, dopo l'annullamento parziale della sentenza da parte della Cassazione (in relazione alla continuazione), le parti non annullate (in particolare la condanna per estorsione, capo 14) hanno acquistato autorità di cosa giudicata e sono eseguibili; (ii) mancanza e contraddittorietà della motivazione, dal momento che la Corte d'appello avrebbe deciso sulla esecutività e sulle modalità di esecuzione della pena, competenza che secondo il Procuratore appartiene al giudice dell'esecuzione/tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Procuratore Generale. Ha rilevato che la sospensione disposta dalla Corte d'appello riguardava profili di esecuzione della pena e che la competenza a valutare richieste di rinvio o sospensione per cure/salute è del tribunale di sorveglianza (art. 684 c.p.p.), non della Corte d'appello nel rito in cui è intervenuta. Ha altresì confermato il principio del c.d. giudicato progressivo ai sensi dell'art. 624 c.p.p., secondo cui le disposizioni della sentenza non annullate e non in connessione essenziale con la parte annullata sono esecutive (quindi la pena relativa al delitto più grave di estorsione era eseguibile). Per queste ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e la decisione è stata trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari. È stata inoltre disposta la cancellazione dei dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/03.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. proc. pen.

    "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, dopo annullamento parziale, le disposizioni non annullate (es. la condanna per estorsione) conservano efficacia esecutiva se non hanno connessione essenziale con la parte annullata; è il fondamento del giudicato progressivo e della eseguibilità parziale della sentenza.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare i motivi di ricorso (lett. b) per errore di diritto e lett. e) per vizio di motivazione) utilizzati dal Procuratore Generale.

  • art. 684 cod. proc. pen.

    Secondo la Cassazione, il tribunale di sorveglianza è l'organo competente a decidere sulle richieste di sospensione o rinvio dell'esecuzione per ragioni di cura/salute; la Corte d'appello non era competente a decidere la sospensione in ordine all'esecuzione.

  • art. 656, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di durata delle misure alternative: l'aggiornamento del cumulo ha comportato il superamento dei limiti previsti, determinando la cessazione della misura alternativa da parte del Magistrato di Sorveglianza.

  • art. 51-bis ord. pen. e art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    Norme richiamate in relazione alla cessazione della misura alternativa di affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990 conseguente all'aggiornamento e al superamento dei limiti di esecuzione.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Prevede l'omissione delle generalità e dati identificativi nelle comunicazioni pubbliche; la Corte ha disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, tali dati siano omessi.

  • artt. 648 e 650 cod. proc. pen. (richiamati dal ricorrente)

    Norme richiamate nel ricorso per sostenere errori applicativi nell'ordinanza impugnata; la decisione della Cassazione ha però posto l'accento soprattutto sulla competenza e sull'applicazione dell'art. 624.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla parzialmente una sentenza, le disposizioni non annullate sono eseguibili se non hanno "connessione essenziale" con la parte annullata (art. 624 c.p.p.): principio del giudicato progressivo.
  • Le richieste di sospensione o rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute/terapia devono essere valutate dal Tribunale di Sorveglianza (art. 684 c.p.p.); non compete al giudice che decide il cumulo o alla Corte d'appello del merito pronunciarsi su tali misure esecutive.
  • Il Procuratore Generale può porre in esecuzione le parti di sentenza non annullate; l'aggiornamento del cumulo che posticipa il fine pena può comportare la cessazione delle misure alternative se superati i limiti di legge (art. 656, comma 5).
  • Se un giudice di merito o d'appello interviene su questioni di esecuzione non di sua competenza, la Cassazione può annullare la decisione senza rinvio se la materia rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione.
  • Nelle comunicazioni pubbliche di provvedimenti giudiziari occorre omettere dati identificativi sensibili secondo la normativa sulla protezione dei dati personali (art. 52 d.lgs. n.196/03).

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