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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22199/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui all'interessato veniva attribuito un maggior reddito IRPEF sulla base di presunti utili non dichiarati derivanti dalla partecipazione al 50% in una società in accomandita semplice poi cancellata. In appello la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il maggior reddito accertato in capo alla società dovesse presumersi distribuito ai soci, ma solo entro il limite della quota di partecipazione, riducendo quindi la pretesa al 50% rispetto a quanto richiesto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione del litisconsorzio necessario processuale e dell'integrità del contraddittorio, perché non erano stati evocati tutti i soci interessati; 2) omessa pronuncia sulla disciplina che collega l'accertamento della società di persone ai soci e sui limiti di responsabilità in caso di società estinta; 3) omessa pronuncia sul raddoppio dei termini con riferimento all'IRAP; 4) violazione delle norme sulla responsabilità del socio accomandante, sostenendo che essa non potesse estendersi personalmente oltre il valore della quota conferita; 5) violazione delle regole sul cumulo giuridico delle sanzioni per la presenza di due avvisi di accertamento (2007 e 2008).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando la violazione del litisconsorzio necessario nelle controversie tributarie relative all'accertamento unitario dei redditi delle società di persone e dei soci. Ha affermato che il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in particolare senza la presenza di un socio titolare del 50% della partecipazione, e che tale vizio comporta la nullità assoluta dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Di conseguenza ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e ha cassato con rinvio al giudice di primo grado, che dovrà rinnovare il giudizio con contraddittorio integro e regolare le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    nelle controversie con litisconsorzio necessario tributario, il ricorso impone l'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti interessati; la mancata partecipazione di un litisconsorte determina nullità assoluta del giudizio.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato a sostegno della necessità di partecipazione di tutti i soggetti portatori di un'unica posizione sostanziale nel processo.

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto per omessa pronuncia sui motivi di appello, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell'accertamento della società sui soci, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per contestare il raddoppio dei termini, ma assorbito.

  • artt. 2312, 2313, 23124, 2495 c.c.

    invocati dal ricorrente per sostenere i limiti della responsabilità del socio accomandante, ma assorbiti.

  • art. 12 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato in tema di cumulo giuridico delle sanzioni, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla Corte per affermare l'unitarietà dell'accertamento e l'automatica imputazione dei redditi delle società di persone ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    indicato come norma che consente la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    in appello il giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio quando il litisconsorzio necessario non era integro.

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    in sede di legittimità, accertata la violazione del litisconsorzio necessario, deve disporsi la cassazione con rinvio al primo giudice.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l'accertamento unitario dei redditi delle società di persone, il rapporto processuale è inscindibile: società e tutti i soci devono partecipare al medesimo giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
  • Quando il vizio di litisconsorzio necessario è rilevato in sede di legittimità, la Corte deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al primo giudice affinché il processo sia rinnovato con contraddittorio integro.
  • L'unitarietà dell'accertamento sui redditi delle società di persone comporta l'automatica imputazione del reddito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione effettiva degli utili stessi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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