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Sentenza

Sentenza del 06/11/2018 n. 4757 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irpef - Dichiarazione congiunta - Responsabilità solidale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava l'avviso di accertamento IRPEF 2010, con il quale le erano stati richiesti, in qualità di coobbligata solidale derivante dalla dichiarazione congiunta presentata con il marito, euro 635.786 di maggiore IRPEF, oltre alle maggiori addizionali regionale e comunale. Deduceva: la decadenza dell'Amministrazione per tardiva notifica dell'avviso, sostenendo che il raddoppio dei termini applicabile al marito non fosse opponibile a lei; il difetto di motivazione dell'avviso per la mancata allegazione dei PVC e della comunicazione di notizia di reato; l'infondatezza nel merito degli addebiti, affermando di essere estranea alle frodi contestate al marito. L'Agenzia eccepiva inoltre l'inammissibilità delle contestazioni di merito formulate per la prima volta in appello.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto integralmente l'appello. Ha stabilito che, in caso di dichiarazione congiunta, la responsabilità solidale del coniuge opera automaticamente, anche se quest'ultimo non ha prodotto né contribuito a creare il reddito accertato. La notifica tempestiva dell'accertamento al marito impedisce la decadenza dell'Amministrazione anche nei confronti della moglie co-dichiarante, rendendo irrilevante la distinzione tra solidarietà dipendente e paritaria. È stata ritenuta sufficiente la motivazione dell'avviso, che descriveva gli elementi essenziali della contestazione; non era necessaria l'allegazione della comunicazione di notizia di reato e i PVC non integravano la motivazione in modo indispensabile. Le contestazioni di merito proposte soltanto in appello sono state dichiarate inammissibili. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 10.500.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di una notizia di reato

    La tempestività dell'accertamento notificato al coobbligato principale produce effetti anche nei confronti del coniuge solidalmente responsabile che ha presentato la dichiarazione congiunta; pertanto, quest'ultimo non può invocare autonomamente la decadenza dell'Amministrazione.

  • Disciplina della dichiarazione dei redditi congiunta dei coniugi

    la responsabilità solidale del coniuge co-dichiarante opera anche se estraneo alla produzione dei redditi accertati

    La scelta libera di presentare una dichiarazione congiunta comporta l'accettazione della responsabilità solidale per l'imposta derivante dalla dichiarazione e degli effetti sostanziali e processuali degli atti notificati all'altro coniuge, ferma la possibilità di regresso nei rapporti interni.

  • Principi civilistici sulle obbligazioni solidali

    la notifica nei confronti di un coobbligato dell'atto impositivo nei termini di prescrizione e/o decadenza interrompe i termini anche per i restanti coobbligati

    L'atto tempestivamente notificato a uno dei coobbligati conserva efficacia anche nei confronti degli altri, senza estendere però la responsabilità penale, che rimane personale.

  • Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento

    l'avviso deve rendere chiaramente intelligibile per la parte l'oggetto della contestazione

    Non è necessario allegare l'intera attività istruttoria o ogni documento richiamato, quando l'avviso espone autonomamente e in modo comprensibile i fatti e gli addebiti essenziali. La comunicazione di notizia di reato non deve necessariamente essere allegata.

  • Regole processuali sull'inammissibilità dei motivi nuovi in appello

    non è ammissibile la formulazione in sede di appello di censure mai dedotte in primo grado

    Le contestazioni di merito non introdotte tempestivamente nel giudizio di primo grado non possono essere proposte per la prima volta in appello; l'eventuale produzione successiva di documenti può consentire motivi aggiunti nei casi previsti, non la tardiva introduzione di nuove censure in secondo grado.

  • Cass. civ., n. 13248/2017

    Richiamata per il principio secondo cui la notifica tempestiva dell'atto impositivo a un coobbligato interrompe i termini anche per gli altri coobbligati.

  • Cass. civ., n. 24322/2014

    Richiamata a sostegno dell'efficacia della notifica effettuata a uno dei coobbligati rispetto agli altri.

  • Cass. civ., n. 2071/2017

    la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante

    Il coniuge co-dichiarante rimane solidalmente responsabile anche se estraneo ai redditi accertati, ma conserva il diritto di impugnare la pretesa quando riceve il primo atto che gliela rende conoscibile.

  • Cass. civ., n. 1463/2016

    Richiamata per il principio secondo cui la notifica tempestiva dell'accertamento o della cartella a uno dei coniugi impedisce la decadenza dell'Amministrazione anche verso l'altro.

  • Cass. civ., n. 23553/2015

    Il coniuge co-dichiarante può impugnare autonomamente l'atto fondato sull'accertamento notificato all'altro coniuge e contestare nel merito la pretesa quando ne viene a conoscenza.

Massime di principio

  • La presentazione di una dichiarazione dei redditi congiunta comporta, di regola, una responsabilità solidale tra i coniugi per l'imposta risultante o successivamente accertata, anche se uno dei due è estraneo alla formazione del reddito.
  • La tempestiva notifica dell'accertamento a uno dei coobbligati può impedire la decadenza dell'Amministrazione anche nei confronti dell'altro; non è quindi sufficiente sostenere che l'atto ricevuto personalmente sia stato notificato oltre il termine, se l'atto originario verso l'altro coobbligato era tempestivo.
  • La solidarietà tributaria non trasferisce la responsabilità penale: eventuali reati restano imputabili esclusivamente al soggetto che li ha commessi.
  • Il coobbligato che riceve successivamente una cartella, un avviso di mora o altro atto della riscossione può ancora contestare nel merito la pretesa, anche se l'accertamento notificato all'altro coniuge è divenuto definitivo.
  • La contestazione della pretesa deve essere svolta tempestivamente e nel corretto grado di giudizio; nuovi motivi di merito non possono normalmente essere introdotti per la prima volta in appello.
  • Un avviso di accertamento è generalmente sufficiente se descrive in modo autonomo e comprensibile fatti, periodo d'imposta, imposta richiesta e ragioni della ripresa, senza dover contenere l'intera documentazione istruttoria.
  • Restano possibili le azioni interne di regresso tra i coobbligati: il coniuge che abbia pagato somme riferibili esclusivamente all'altro può eventualmente agire nei suoi confronti, secondo le regole applicabili ai rapporti interni.

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