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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25211/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato, unitamente ad altri medici, a un giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal tardivo recepimento nell'ordinamento interno della normativa comunitaria in tema di scuole di specializzazione medica. Dopo un primo rigetto in appello e un successivo ricorso per cassazione, la Corte aveva deciso con ordinanza del 2019 accogliendo solo le doglianze dei medici che avevano iniziato la specializzazione dopo il 29 gennaio 1982. Il ricorrente propone quindi ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per correggere un presunto errore materiale dell'ordinanza, sostenendo che il proprio nominativo avrebbe dovuto essere ricompreso tra i soggetti aventi diritto, perché egli avrebbe frequentato il corso dopo quella data. La doglianza, in sostanza, mira a ottenere l'inclusione del proprio caso personale nel perimetro soggettivo dell'accoglimento già disposto dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la censura non riguardasse un errore materiale emendabile, ma piuttosto un'omessa valutazione o un'erronea percezione di documenti e fatti decisivi del giudizio. Poiché il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. è utilizzabile solo per correggere errori materiali o di calcolo e non per rimettere in discussione la valutazione del merito o il contenuto degli atti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    il rimedio per correzione dell'errore materiale non è esperibile quando la doglianza investe l'omessa valutazione o l'erronea percezione di documenti e fatti decisivi, perché in tal caso non si tratta di mero errore materiale.

Massime di principio

  • Il ricorso per correzione dell'errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. è inammissibile quando la parte, sotto la veste della correzione, chiede in realtà una rivalutazione del merito o del contenuto probatorio degli atti.
  • Non integra errore materiale emendabile la contestazione che presuppone un diverso apprezzamento di documenti decisivi o l'inclusione della parte in una categoria di aventi diritto sulla base di una diversa lettura degli atti.
  • Il rimedio di correzione non può essere utilizzato per rimuovere asseriti errori di percezione o di valutazione della Corte su fatti documentali, poiché essi esulano dall'area dell'errore meramente materiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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