Sentenza n. 533/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 23/2023 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.05.2023, e notificata in forma esecutiva il 06.02.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, n. 23/2023, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di € 500 per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero alle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, n. 23/2023, pubblicata il 22 maggio 2023 e notificata in forma esecutiva il 6 febbraio 2025. Il giudicato gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500 annui, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, tramite la Carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale, le spese del giudizio di ottemperanza e una misura pecuniaria per ogni giorno di eventuale ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla rituale notificazione della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha accertato che il giudicato si era formato e che il Ministero non vi aveva ottemperato; ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale indicato in motivazione, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il TAR non ha disposto una misura pecuniaria per l’ulteriore inadempimento richiesta dal ricorrente. Ha condannato il Ministero a pagare € 1.500, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, rilevando che l’inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso e che controversie analoghe richiedono attività minima e stereotipata; ha inoltre disposto il rimborso del contributo unificato nella misura versata e la distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per l’esecuzione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla rituale notificazione della sentenza, quando tale termine sia trascorso prima della proposizione del ricorso.
art. 114 c.p.a.
Esso deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo.
Accertata l’inottemperanza, il giudice dispone le misure di esecuzione previste nel giudizio di ottemperanza, inclusi l’ordine di adempiere entro un termine e la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
In caso di accoglimento, il Ministero è tenuto a rimborsare al ricorrente il contributo unificato nella misura versata, al passaggio in giudicato della sentenza.
art. 93 c.p.c.
Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.
La dichiarazione di antistatarietà consente di disporre la distrazione delle spese di lite e del rimborso del contributo unificato in favore del difensore.
art. 39 c.p.a.
Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la distrazione delle spese e del rimborso del contributo unificato al difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la rituale notificazione della sentenza e prima della proposizione del ricorso, il ricorso è procedibile.
- Accertata la formazione del giudicato e la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, precisando tempi e modalità di attivazione e di esecuzione.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l’attività demandatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.
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