Cassazione Civile, Ordinanza n. 20061/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il recupero, da parte della Regione, di somme erogate in eccedenza alle assegnazioni statali del Fondo nazionale trasporti nei confronti di un'azienda municipalizzata del trasporto pubblico locale. L'azienda aveva inizialmente impugnato dinanzi al giudice amministrativo la delibera regionale che disponeva il recupero, deducendo la violazione della normativa statale e regionale e degli artt. 3 e 117 Cost.; dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, la causa era proseguita dinanzi al giudice ordinario. Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il recupero; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, affermando che, in presenza dei presupposti di legge, l'impresa concessionaria avesse diritto al ripiano dell'intera quota di disavanzo non coperta da precedenti contributi, richiamando anche Cass. n. 11257/2018. La Regione ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione di una serie di norme statali e regionali in materia di trasporti e ripiano dei disavanzi, sostenendo che la sentenza d'appello avesse riconosciuto un diritto non più esistente in capo all'azienda; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) omesso esame di fatto decisivo, identificato nella delibera regionale n. 6138/1995, presupposto della delibera impugnata; 4) violazione del giudicato esterno costituito dalla decisione del Consiglio di Stato n. 5835/2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la Corte d'appello non aveva considerato l'articolato quadro normativo statale e regionale applicabile alla fattispecie, in particolare la legge regionale pugliese che disciplinava specificamente il piano di rientro e il recupero delle somme eccedenti. Ha rilevato che il recupero disposto dalla Regione costituiva applicazione della norma regionale, coerente con la disciplina statale, e che il precedente richiamato dalla Corte territoriale non era pertinente perché riferito a una Regione priva di analoga legge regionale. I restanti tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato per censurare la violazione o falsa applicazione di legge denunciata con il primo e il quarto motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 12 Preleggi
richiamato dal ricorrente nel denunciare l'erronea applicazione della normativa sostanziale
art. 6 L. 151/1981
richiamato nel quadro della disciplina del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio
art. 9 L. 151/1981
richiamato nel quadro della disciplina del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio
art. 1 D.L. 98/1995
la Corte lo interpreta come disposizione che ha disposto uno stanziamento urgente in materia di trasporti e il concorso dello Stato anche verso Regioni ed enti locali che avessero già coperto, anche parzialmente, i disavanzi
L.R. Puglia n. 11/1990
considerata dalla Corte come normativa regionale antecedente che aveva disciplinato un piano pluriennale di rientro per estinguere passività pregresse
L.R. Puglia n. 37/1995
la Corte la qualifica come disciplina regionale di attuazione del d.l. 98/1995, che prevedeva il recupero delle quote di contributi di esercizio erogati in eccedenza
art. 3 Cost.
richiamato nell'originario ricorso amministrativo dell'azienda come parametro di legittimità della delibera regionale
art. 117 Cost.
richiamato nell'originario ricorso amministrativo dell'azienda come parametro di legittimità della delibera regionale
art. 1, comma 5, d.l. 98/1995
richiamato dalla Corte d'appello e dal ricorso per individuare i presupposti del ripiano dei disavanzi di esercizio sulla base dei bilanci riclassificati
art. 1, comma 14, d.l. 98/1995
nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura anche parziale ai disavanzi di cui al comma uno
la Corte lo considera come norma che ammette il concorso statale anche rispetto a Regioni ed enti locali che abbiano già coperto in tutto o in parte i disavanzi, entro i limiti fissati dalla disposizione
art. 2, comma 2, L.R. Puglia n. 37/1995
in sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al comma tre del precedente articolo uno la giunta regionale recupera le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 in eccedenza le assegnazioni statali
la Corte la assume come base del recupero disposto dalla Regione nei confronti delle aziende municipalizzate, mediante trattenuta sui contributi di esercizio
art. 2, comma 2, L.R. Puglia n. 37/1995
per le aziende municipalizzate la giunta regionale dispone il recupero ... avvalere sulle erogazioni dei contributi di esercizio ... secondo un piano di rientro
viene letta come norma che consente il recupero tramite compensazione/trattenuta sui futuri contributi secondo un piano di rientro regionale
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda il ripiano di disavanzi nel trasporto pubblico locale, il giudice deve esaminare congiuntamente la disciplina statale e quella regionale applicabile, verificando se la regolazione regionale di attuazione sia coerente con i limiti e i criteri posti dalla legge statale.
- Il richiamo a precedenti di legittimità relativi a contesti normativi diversi non è decisivo se nel caso concreto la Regione interessata ha adottato una propria disciplina specifica sul recupero delle somme e sul piano di rientro.
- Il diritto dell'impresa concessionaria al ripiano del disavanzo non può essere affermato in astratto, ma va verificato alla luce dei presupposti normativi concretamente stabiliti, compresa la presenza di anticipazioni o contributi regionali già versati e la quota eccedente rispetto alle assegnazioni statali.
- Se la sentenza di merito omette di considerare il complesso quadro normativo rilevante e fonda la decisione su un precedente non pertinente, la decisione è censurabile per violazione di legge, con assorbimento delle ulteriori censure formulate in via subordinata o concorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20023/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20027/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20028/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20031/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →