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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20061/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il recupero, da parte della Regione, di somme erogate in eccedenza alle assegnazioni statali del Fondo nazionale trasporti nei confronti di un'azienda municipalizzata del trasporto pubblico locale. L'azienda aveva inizialmente impugnato dinanzi al giudice amministrativo la delibera regionale che disponeva il recupero, deducendo la violazione della normativa statale e regionale e degli artt. 3 e 117 Cost.; dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, la causa era proseguita dinanzi al giudice ordinario. Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il recupero; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, affermando che, in presenza dei presupposti di legge, l'impresa concessionaria avesse diritto al ripiano dell'intera quota di disavanzo non coperta da precedenti contributi, richiamando anche Cass. n. 11257/2018. La Regione ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione di una serie di norme statali e regionali in materia di trasporti e ripiano dei disavanzi, sostenendo che la sentenza d'appello avesse riconosciuto un diritto non più esistente in capo all'azienda; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) omesso esame di fatto decisivo, identificato nella delibera regionale n. 6138/1995, presupposto della delibera impugnata; 4) violazione del giudicato esterno costituito dalla decisione del Consiglio di Stato n. 5835/2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la Corte d'appello non aveva considerato l'articolato quadro normativo statale e regionale applicabile alla fattispecie, in particolare la legge regionale pugliese che disciplinava specificamente il piano di rientro e il recupero delle somme eccedenti. Ha rilevato che il recupero disposto dalla Regione costituiva applicazione della norma regionale, coerente con la disciplina statale, e che il precedente richiamato dalla Corte territoriale non era pertinente perché riferito a una Regione priva di analoga legge regionale. I restanti tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato per censurare la violazione o falsa applicazione di legge denunciata con il primo e il quarto motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 12 Preleggi

    richiamato dal ricorrente nel denunciare l'erronea applicazione della normativa sostanziale

  • art. 6 L. 151/1981

    richiamato nel quadro della disciplina del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio

  • art. 9 L. 151/1981

    richiamato nel quadro della disciplina del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio

  • art. 1 D.L. 98/1995

    la Corte lo interpreta come disposizione che ha disposto uno stanziamento urgente in materia di trasporti e il concorso dello Stato anche verso Regioni ed enti locali che avessero già coperto, anche parzialmente, i disavanzi

  • L.R. Puglia n. 11/1990

    considerata dalla Corte come normativa regionale antecedente che aveva disciplinato un piano pluriennale di rientro per estinguere passività pregresse

  • L.R. Puglia n. 37/1995

    la Corte la qualifica come disciplina regionale di attuazione del d.l. 98/1995, che prevedeva il recupero delle quote di contributi di esercizio erogati in eccedenza

  • art. 3 Cost.

    richiamato nell'originario ricorso amministrativo dell'azienda come parametro di legittimità della delibera regionale

  • art. 117 Cost.

    richiamato nell'originario ricorso amministrativo dell'azienda come parametro di legittimità della delibera regionale

  • art. 1, comma 5, d.l. 98/1995

    richiamato dalla Corte d'appello e dal ricorso per individuare i presupposti del ripiano dei disavanzi di esercizio sulla base dei bilanci riclassificati

  • art. 1, comma 14, d.l. 98/1995

    nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura anche parziale ai disavanzi di cui al comma uno

    la Corte lo considera come norma che ammette il concorso statale anche rispetto a Regioni ed enti locali che abbiano già coperto in tutto o in parte i disavanzi, entro i limiti fissati dalla disposizione

  • art. 2, comma 2, L.R. Puglia n. 37/1995

    in sede di liquidazione degli interventi finanziari di cui al comma tre del precedente articolo uno la giunta regionale recupera le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al 1993 in eccedenza le assegnazioni statali

    la Corte la assume come base del recupero disposto dalla Regione nei confronti delle aziende municipalizzate, mediante trattenuta sui contributi di esercizio

  • art. 2, comma 2, L.R. Puglia n. 37/1995

    per le aziende municipalizzate la giunta regionale dispone il recupero ... avvalere sulle erogazioni dei contributi di esercizio ... secondo un piano di rientro

    viene letta come norma che consente il recupero tramite compensazione/trattenuta sui futuri contributi secondo un piano di rientro regionale

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda il ripiano di disavanzi nel trasporto pubblico locale, il giudice deve esaminare congiuntamente la disciplina statale e quella regionale applicabile, verificando se la regolazione regionale di attuazione sia coerente con i limiti e i criteri posti dalla legge statale.
  • Il richiamo a precedenti di legittimità relativi a contesti normativi diversi non è decisivo se nel caso concreto la Regione interessata ha adottato una propria disciplina specifica sul recupero delle somme e sul piano di rientro.
  • Il diritto dell'impresa concessionaria al ripiano del disavanzo non può essere affermato in astratto, ma va verificato alla luce dei presupposti normativi concretamente stabiliti, compresa la presenza di anticipazioni o contributi regionali già versati e la quota eccedente rispetto alle assegnazioni statali.
  • Se la sentenza di merito omette di considerare il complesso quadro normativo rilevante e fonda la decisione su un precedente non pertinente, la decisione è censurabile per violazione di legge, con assorbimento delle ulteriori censure formulate in via subordinata o concorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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