Sentenza n. 6181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, previa sospensione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. IV, n. 2413/2026, pubblicata il 15 maggio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di una pergotenda e di una tettoia realizzate presso un’azienda agricola con attività agrituristica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, quanto al primo manufatto, l’erronea qualificazione della struttura come opera edilizia soggetta a permesso di costruire anziché come pergotenda di edilizia libera; ha invocato anche l’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal c.d. Salva casa, nonché la presentazione di una SCIA nel 2021, il mancato esercizio dei poteri inibitori e di autotutela e la formazione di un legittimo affidamento. Ha inoltre lamentato l’insufficienza dell’istruttoria e la mancata disposizione di verificazione o CTU. Quanto al secondo manufatto, ha sostenuto che si trattasse di una tettoia aperta, dotata di vetrate panoramiche amovibili riconducibili alle VePa di edilizia libera, e non di un ambiente stabilmente chiuso. Ha dedotto altresì la natura pertinenziale della tettoia, sostenendo che, al più, sarebbe stata necessaria una SCIA e applicabile la sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001. Infine, ha invocato la disciplina delle serre stagionali e la normativa sull’agriturismo, quale attività connessa a quella agricola. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, contestando anche la parziale inammissibilità dei motivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR e la legittimità dell’ordinanza di demolizione. Le censure sono state esaminate congiuntamente perché riferite alla qualificazione edilizia dei due manufatti. Il primo manufatto non è stato qualificato come pergotenda di edilizia libera: il verbale di sopralluogo e la documentazione fotografica hanno evidenziato dimensioni rilevanti, ancoraggio al suolo e alla parete, chiusure verticali con vetrate scorrevoli, pavimentazione, impianti elettrici, climatizzazione, riscaldamento, smaltimento fumi e banco per la somministrazione. Tali elementi dimostrano la realizzazione di uno spazio chiuso, stabile e autonomamente fruibile, destinato a sala di ristorazione e idoneo a determinare nuovo volume e nuova superficie utile. La retrattilità della copertura e l’amovibilità delle vetrate non escludono la stabilità funzionale dell’opera. L’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile perché le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici non possono creare uno spazio stabilmente chiuso con variazione di volumi e superfici. La SCIA del 2021 rappresentava una mera pergotenda e non il manufatto effettivamente realizzato; pertanto non ha determinato né legittimazione dell’opera né affidamento tutelabile. È stata inoltre ritenuta corretta l’istruttoria, basata sul verbale di sopralluogo, dotato di efficacia probatoria qualificata, e sulle fotografie. La disciplina delle serre stagionali è stata esclusa perché riferita a manufatti asserviti alla produzione agricola e comunque incompatibile con l’uso continuativo e non stagionale accertato. Anche il secondo manufatto è stato qualificato come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire: le dimensioni, l’ancoraggio al suolo, la pavimentazione, le chiusure laterali con vetrate scorrevoli, gli impianti e il riscaldamento lo rendevano uno spazio chiuso e stabilmente destinato alla ristorazione. Non ricorrevano quindi i presupposti delle VePa di edilizia libera. È stata esclusa anche la natura di pertinenza urbanistico-edilizia, poiché l’opera aveva dimensioni non modeste, autonomia funzionale, incidenza sul carico urbanistico e capacità di alterare significativamente l’assetto del territorio. Ne consegue la legittimità della sanzione demolitoria e non della sola sanzione pecuniaria. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 38 e 60 c.p.a.
Hanno consentito la definizione immediata dell’appello in camera di consiglio, previa audizione delle parti, per la manifesta infondatezza dell’impugnazione e la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
È stato individuato quale fondamento della sanzione demolitoria per manufatti realizzati in assenza del permesso di costruire.
art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001
In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e superfici
La disciplina dell’edilizia libera per le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici non comprende manufatti che, per caratteristiche strutturali e funzionali, creino spazi stabilmente chiusi con incremento di volume e superficie.
art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 380/2001
La disciplina delle vetrate panoramiche amovibili non è applicabile quando le vetrate, insieme alla struttura e agli impianti, trasformano lo spazio esterno in un ambiente chiuso, stabile e destinato a uso commerciale continuativo.
art. 7 l. n. 241/1990
Il Comune ha correttamente avviato il procedimento repressivo, trasmettendo il verbale e consentendo all’interessato di presentare osservazioni.
art. 19, comma 6-bis, l. n. 241/1990
Il mancato esercizio tempestivo dei poteri inibitori sulla SCIA non ha legittimato opere diverse da quelle rappresentate e non ha impedito l’accertamento e la repressione dell’abuso edilizio.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Non è stato ritenuto necessario l’esercizio dell’autotutela sulla SCIA, poiché la segnalazione riguardava una mera pergotenda e non il manufatto stabile effettivamente realizzato.
art. 22 d.P.R. n. 380/2001
La prospettata applicabilità della SCIA è stata esclusa perché le opere costituivano nuove costruzioni soggette a permesso di costruire.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
La sanzione pecuniaria è stata esclusa, non trattandosi di interventi realizzabili mediante SCIA, ma di opere soggette a permesso di costruire.
art. 62 l.r. Lombardia n. 12/2005
La disciplina delle serre stagionali è stata ritenuta speciale e riferita a manufatti destinati all’uso agricolo e alla produzione stagionale, non estensibile a strutture destinate alla ristorazione agrituristica e utilizzate continuativamente.
art. 817 c.c.
La nozione civilistica di pertinenza non coincide con quella urbanistico-edilizia, che richiede anche ridotte dimensioni, assenza di autonoma destinazione e mancata incidenza significativa sul carico urbanistico.
Massime di principio
- Una struttura qualificabile come pergotenda rientra nell’edilizia libera solo quando la tenda o la copertura leggera costituisce l’elemento principale, la struttura di sostegno ha funzione meramente accessoria e l’opera non crea uno spazio chiuso stabile né nuovi volumi o superfici utili.
- La retrattilità della copertura e l’amovibilità delle chiusure laterali non escludono la natura stabile dell’intervento quando l’insieme degli elementi costruttivi e degli impianti consente la chiusura permanente dello spazio, il suo riscaldamento o climatizzazione e l’utilizzo continuativo per una funzione autonoma, quale la ristorazione.
- La disciplina dell’edilizia libera per le opere di protezione dagli agenti atmosferici e per le vetrate panoramiche amovibili non si applica quando il manufatto trasforma lo spazio esterno in un ambiente stanziale, stabilmente chiuso e funzionalmente autonomo, con incremento di volume o superficie.
- Una tettoia costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire quando è ancorata al suolo, presenta solidità e stabilità, è chiudibile lateralmente, dispone di pavimentazione e impianti ed è destinata a un uso continuativo; rientrano invece nell’edilizia libera soltanto strutture leggere, non stabilmente tamponate, prive di autonomia e destinate alla temporanea protezione dello spazio esterno.
- La pertinenza urbanistico-edilizia richiede un rapporto funzionale oggettivo con l’edificio principale, dimensioni ridotte e assenza di autonoma destinazione, di autonomo valore di mercato, di significativo carico urbanistico e di rilevante alterazione dell’assetto territoriale. Una tettoia di dimensioni rilevanti e autonomamente fruibile non è pertinenza, anche se collegata funzionalmente all’edificio principale.
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